L’automobilista nell’effettuare una manovra di svolta a destra, a velocità non commisurata alle circostanze, cagionava il decesso del pedone investito

Era stato condannato in sede di merito per il reato di omicidio colposo aggravato perché, alla guida di un’autovettura – per imperizia, negligenza e imprudenza e per violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, nel corso di una manovra di svolta a destra per immettersi in altra via, procedendo con velocità non commisurata alle circostanze (curva con visuale non libera, intersezione presegnalata con obbligo di arresto, zona urbana con presenza di caseggiati a bordo strada, assenza di marciapiedi) – ometteva l’obbligo di arrestarsi, ponendosi in condizioni di non poter evitare il pedone. Quest’ultimo, provenendo da destra, gli attraversava la strada, in zona sprovvista di appositi passaggi o, comunque, non sufficientemente segnalata e, a causa dell’investimento, riportava lesioni personali gravissime a seguito delle quali decedeva.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’automobilista contestava alla Corte di appello di merito fondato la conferma della condanna senza fugare la denunciata “circolarità” della prova dalla quale il Tribunale aveva tratto gli elementi per fondare la responsabilità dell’imputato, rilevando che lo scrutinio di ascrivibilità della condotta colposa resterebbe ancora affetto da violazione di legge, per avere i giudici del merito “sconvolto” l’originario capo d’imputazione con una suppletiva contestazione di colpa generica, erroneamente valutando il compendio probatorio, avendo il consulente del pubblico ministero escluso la violazione del limite di velocità e affermato non essere accertabile la violazione del segnale di arresto. Sotto altro profilo, eccepiva come fosse stata richiamata l’efficacia interruttiva del comportamento negligente della vittima, che aveva impegnato la carreggiata riservata al transito veicolare in un punto in cui ciò non era consentito. Anche con il secondo motivo, deduceva la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, ravvisabile nel comportamento del pedone, del tutto imprevedibile e ingovernabile.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 16694/2021, le doglianze infondate. Il vaglio delle prove era stato infatti condotto dal Giudice a quo con un ragionamento del tutto congruo, alla stregua delle risultanze della consulenza, non contestate dal ricorrente.

Quanto al valore dirimente affidato all’osservanza della norma specifica e alla contestazione del generico obbligo di adeguare la velocità in relazione alle contingenze spazio- temporali della guida, la Cassazione ha ricordato che, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.

Anche sul principio di affidamento (chela parte ricorrente sembrava implicitamente evocare), la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, esso trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Ciò in quanto il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

La redazione giuridica

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