Nel caso di accertamento del limite di velocità con sistemi a puntamento laser (telelaser), l’automobilista deve poter vedere i cartelli e gli agenti, pena l’annullabilità della multa

Un automobilista aveva impugnato il verbale di infrazione al codice della strada per violazione del limite di velocità, accertato mediante sistema telelaser.

La postazione di controllo non era segnalata e non ben visibile; infatti il cartello mobile temporaneo di preavviso era assente, l’autovelox non era visibile a distanza e gli agenti accertatori erano assenti sul punto, essendo seduti all’interno della autovettura di servizio al di là del guard rail.

Come è noto la circolare ministeriale (Ministero dell’Interno, 21 luglio 2017) prevede espressamente che, in caso di accertamento della velocità con sistemi a puntamento laser, l’automobilista deve poter vedere i cartelli e gli agenti.

Di recente – ha sottolineato l’adito giudice di pace di Ferentino – il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2330/2019, ha annullato l’ingiunzione di pagamento per mancanza di adeguata presegnalazione della postazione di controllo temporaneo.

Peraltro, nel caso in esame, mancava nel verbale di contravvenzione l’attestazione del carattere temporaneo o permanente del dispositivo velox.

Su questo tema una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Sesta, n. 5997/2014) ha affermato che “in tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell’accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari”.

Ma non è tutto, dal momento che l’apparecchio autovelox utilizzato era risultato altresì sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell’art. 111 DPR 16 settembre 1996 n. 610, non potendo perciò essere messo in funzione.

La decisione

Come ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 che ha previsto l’omologazione per autovelox e cronotachigrafi, l’apparecchio non omologato viola l’art. 142 comma 6 del Codice della Strada e ciò in quanto, “dopo l’installazione e messa in funzione qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi variazioni della tensione di alimentazione, idonei a pregiudicarne l’affidabilità dell’accertamento; le operazioni di taratura avvengono in laboratorio, dal momento che la polvere, l’umidità possono comportare misurazioni imprecise”.

Ebbene, posto che l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchio (nella specie, telelaser), né che gli agenti fossero presenti al momento dell’accertamento, il Giudice di Pace di Ferentino (sentenza n. 11/2020) ha accolto il ricorso del conducente e annullato il verbale di accertamento.

La redazione giuridica

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