Può il Prefetto evitare di esaminare la fondatezza del ricorso contro il verbale di contestazione della violazione del Codice della strada, laddove siano scaduti i termini di legge?

Con la sentenza n. 19509/2020 la Cassazione si è espressa sul ricorso di un automobilista contro il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva dichiarato inammissibile ovvero irricevibile, perché presentato oltre i termini di legge, l’opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 7 del Codice della strada.

L’uomo, che in sede di merito si era visto rigettare le proprie doglianze, eccepiva davanti ai Giudici della Suprema Corte che il disposto normativo consente al Prefetto destinatario del ricorso proposto avverso il verbale recante la sanzione amministrativa due sole possibilità: 1) nel caso ritenga infondato il ricorso può emettere l’ordinanza con la quale ingiunge il pagamento; 2) nel caso lo ritenga fondato può disporre l’archiviazione del verbale. A suo giudizio, accanto a queste due opzioni, non sarebbe contemplata, come invece avvenuto e ritenuto legittimo dal giudice d’appello, l’ulteriore possibilità per il Prefetto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di presentazione.

Gli Ermellini non hanno aderito alle argomentazioni proposte da ricorrente, anche se hanno ritenuto di effettuare alcune precisazioni.

In particolare – hanno affermato dal Palazzaccio – ai sensi del Codice della strada, il trasgressore, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno”.

Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

Le due opzioni indicate hanno come presupposto logico che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, sicchè ove la presentazione o l’invio di esso non sia avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ben potrà il prefetto rilevare l’inammissibilità del ricorso evitando di esaminarne la fondatezza. In tale evenienza, equiparabile a quella della mancata proposizione del ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

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