E’ quanto prevede il nuovo emendamento approvato dalla XII Commissione del Senato al testo del ddl sulla responsabilità professionale

Il termine di attesa dei pazienti per ricevere, una volta dimessi,  la propria documentazione clinica dalla direzione sanitaria della struttura pubblica o privata presso cui sono stati ricoverati, scende a 7 giorni. E’ questa la principale novità introdotta ieri dalla XII Commissione  (Igiene e Sanità) del Senato al testo del disegno di legge n. 2224 – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

L’emendamento 4.100, presentato dal relatore del PD Amedeo Bianco, riduce notevolmente i tempi previsti nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, che aveva fissato tale termine a 30 giorni dalla data di presentazione da parte degli aventi diritto. La richiesta di integrazione della documentazione deve invece essere soddisfatta entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Il secondo comma dell’articolo 4 del ddl, relativo alla trasparenza dei dati, viene quindi riformulato come segue: “La direzione sanitaria della struttura pubblica e privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto – in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto al riguardo dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni alle disposizioni del presente comma”.

Gli altri emendamenti approvati dalla Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama riguardano l’articolo 3, che disciplina l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità. Tra questi, in particolare,  l’emendamento  3.1  integra la definizione dell’Osservatorio, che diventa “Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità”.

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