Accolto il ricorso di un automobilista coinvolto in un sinistro contro la decisione di merito di attribuirgli pari responsabilità rispetto al conducente del veicolo tamponante

Il giudice non può stabilire la pari responsabilità nella causazione del sinistro stradale perché il teste che riferisce il tamponamento “obbliga” il conducente del veicolo tamponante a fornire la prova contraria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e il conseguente impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. E’ quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18708/2021.

Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un automobilista coinvolto in un sinistro stradale che aveva agito in giudizio nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo antagonista al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti.

Il Giudice di pace aveva accolto la domanda dichiarando la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro, con condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni e alla metà delle spese di lite e di consulenza tecnica. La Corte territoriale confermava la pronuncia respingendo l’appello proposto dall’attore il quale lamentava: l’errato riconoscimento di un concorso di colpa paritario, atteso che la prova testimoniale avrebbe consentito di attribuire la responsabilità esclusiva al conducente del veicolo antagonista; l’irrilevanza causale del mancato uso delle cinture di sicurezza; l’errata determinazione del danno e la compensazione delle spese di lite.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente contestava ai giudici di merito, di primo e secondo grado, di non aver individuato il vero motivo della concorsualità declinata in sentenza. In particolare, il primo comma dell’articolo 1227 c.c. riguarda la condotta del danneggiato che contribuisce a determinare la lesione iniziale ovvero incide sul rapporto di causalità materiale, mentre la seconda ipotesi riguarda la condotta del creditore che non si attivi per evitare l’aggravarsi della lesione iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalità giuridica con il danno. Conseguentemente, il primo comma dell’articolo 1227 c.c. impone al giudice di procedere d’ufficio all’indagine sul concorso di colpa del danneggiato, mentre il secondo comma dell’articolo 2054 c.c. opera soltanto come criterio sussidiario, nel caso di mancanza di prova liberatoria.

Orbene, i giudici di merito avrebbero attribuito all’attore una corresponsabilità, sulla base del primo comma dell’articolo 1227 c.c, ma senza che ne ricorressero gli elementi fattuali. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto provata la dinamica dell’evento con la conseguenza che doveva ritenersi dimostrata anche la prova liberatoria in ordine alla responsabilità dell’attore nello scontro. Al contrario, la corresponsabilità sarebbe stata collegata alla mancanza di prova del mancato uso delle cinture di sicurezza.

Il giudice di appello, senza occuparsi della rilevanza dell’uso delle cinture di sicurezza, avrebbe ritenuto sussistente la corresponsabilità applicando erroneamente l’articolo 2054 c.c. Sotto tale profilo la decisione di appello sarebbe errata, perché la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di avere usato la normale diligenza con un comportamento esente da colpa e l’articolo 149 del codice della strada pone una sorta di presunzione di responsabilità a carico del veicolo tamponante.

Davanti al Giudice di pace l’oggetto del giudizio era costituito, non dalla collisione, ma dalla lesione personale subita, per cui il giudice di appello non avrebbe potuto applicare l’articolo 2054 c.c. per ridurre i danni derivanti dalla lesione personale. La decisione di primo grado sarebbe frutto di confusione tra le due norme, che avrebbe determinato la formulazione di motivi di appello, a loro volta, non chiari. In ogni caso, in sede di gravame, la compagnia non avrebbe contestato il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro. Infine, per completezza, il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze istruttorie.

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso.

Il ricorrente, censurando la lettura superficiale delle risultanze istruttorie da parte del giudice di appello, evidenziava che, contrariamente alla generica ricostruzione della dinamica operata in quella sede, il teste escusso avrebbe chiaramente precisato che il sinistro sarebbe stato causato da un tamponamento. Pertanto, secondo il ricorrente, “non può in alcun modo trovare applicazione il criterio sussidiario di cui all’articolo 2054 c.c. dovendosi ritenere la presunzione di responsabilità fissata dall’articolo 149 del codice della strada”.

Dal Palazzaccio hanno ritenuto di aderire a tali osservazioni atteso che, effettivamente, dal contenuto della sentenza impugnata emergeva che il teste aveva riferito che il veicolo di proprietà dei convenuti “tamponava” quello condotto dall’attore, pur senza precisare le condotte di guida tenute dai due conducenti dei veicoli durante lo scontro. Ciò non avrebbe consentito al giudicante di ricostruire accuratamente la dinamica al fine di escludere l’ipotesi di corresponsabilità.

Ricorrendo all’ipotesi di dubbio istruttorio il giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla presunzione di pari responsabilità prevista dall’articolo 2054, secondo comma c.c., non avendo l’attore fornito la prova evidente di avere adottato un comportamento esente da ogni profilo di responsabilità. La Suprema Corte, invece, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che “ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

La redazione giuridica

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