Morta di parto assieme al bimbo che portava in grembo, famiglia risarcita

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morta dopo il parto per una emorragia

L’Asl di Bari è stata condannata a risarcire circa un milione e 800mila euro ai congiunti di una donna morta di parto nel 1998

Il giudice monocratico del Tribunale Civile di Trani ha condannato l’Asl di Bari al pagamento di oltre 1 milione e 800mila euro a vario titolo risarcitorio in favore del marito e delle 2 figlie una 34enne morta di parto nel dicembre 1998 poco dopo aver dato alla luce un bimbo privo di vita.

La vicenda si era già conclusa, in sede penale, con la condanna per omicidio colposo del ginecologo che seguì la donna durante la fase del parto. L’accusa per la morte del feto, invece, cadde in prescrizione. Tuttavia, nell’ambito del processo civile, iniziato nel 2010, il Giudice ha ritenuto che, anche in relazione al decesso del piccolo, il camice bianco debba essere riconosciuto responsabile.  Infatti, alla luce del materiale probatorio utilizzabile, sarebbe del tutto da escludersi che l’evento in questione possa qualificarsi – come invece sostenuto dall’imputato – quale evento imprevedibile ed eccezionale.

Per i consulenti nominati nel corso del rito penale e ascoltati durante l’istruttoria, il professionista avrebbe potuto e dovuto individuare i segni della sofferenza fetale ed attivarsi tempestivamente.

L’Azienda sanitaria risponde quindi delle conseguenze dell’operato del ginecologo, a lei attribuibili come frutto di attività alla stessa imputabile.

Nel quantificare la somma da liquidare in favore della famiglia è stato riconosciuto il diritto del marito e delle figlie della donna al risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla recisione del rapporto parentale. Il risarcimento tiene conto dell’età dei danneggiati all’epoca della tragedia (37 anni il marito, rispettivamente 8 e 10 anni le figlie) e del modo traumatico in cui è avvenuto il decesso, nonché del comportamento gravemente colposo imputabile al medico.

In entità minore il risarcimento liquidato per il danno conseguito alla morte del bambino perché, secondo il Giudice, per quanto certamente dolorosa possa essere stata la perdita di un nascituro, non può trascurarsi il fatto che con lui non si era ancora instaurato un rapporto emotivo consolidato, fondato su interazioni, eventi comuni e ricordi condivisi.

Liquidato anche il danno derivante dal fatto che il decesso della donna ha comportato in capo ai parenti una perdita economica, consistente nella privazione delle prestazioni di lavoro domestico da lei offerte. Infine, è stato riconosciuto il risarcimento per le spese funerarie.

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