Responsabilità medica e risarcimento, massimale assicurativo e manleva dei medici

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massimale-catastrofale

Il Tribunale e la Corte di appello di Roma condannano i due medici coinvolti al pagamento del danno per oltre un milione di euro. Viene contestata l’errata esecuzione di un’angiografia con mezzo di contrasto e le errate manovre di perforazione del vaso sanguigno, inserimento e spostamento del catetere attraverso l’aorta, con conseguente formazione di un embolo che si era poi rivelato fatale. La Corte di Cassazione si pronuncia sul confermando la responsabilità dei medici e chiarendo come deve essere applicato il massimale assicurativo nella liquidazione del risarcimento. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22893).

La vicenda

La gravida decede il 2/3/1992 presso l’Ospedale San Camillo Forlanini e, ritenuta la responsabilità dei due medici, i familiari azionano causa civile risarcitoria.

In particolare, contestano ai medici che la morte della donna sarebbe stata determinata dall’errata esecuzione di un’angiografia con mezzo di contrasto e, in particolare, dalle errate manovre di perforazione del vaso sanguigno, inserimento e spostamento del catetere attraverso l’aorta, con conseguente formazione di un embolo che si era poi rivelato fatale.

Il Tribunale (sentenza 20/4/2005) accerta la sussistenza della responsabilità professionale dei medici convenuti e li condanna in via solidale, unitamente alla struttura, al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 1.111.022,17. La Corte d’appello di Roma conferma sostanzialmente la decisione di primo grado.

L’assicurazione si rivolge alla Corte di Cassazione che cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in quanto, pacifica la sussistenza di un massimale assicurativo, la Corte romana aveva erroneamente condannato la ricorrente a manlevare la ASL e il dott. B entro i limiti del massimale di polizza.

Il primo rinvio in Corte di Appello

La causa è stata quindi riassunta e la Corte di Roma (sentenza 4296/2022) ha:

  • 1) dichiarato Generali Italia tenuta a manlevare la Regione Lazio ed il dott. B. entro il massimale di polizza dalla stessa previsto, dando atto che la ricorrente aveva già da tempo corrisposto ai congiunti l’importo di Euro 387.342,67, quale massimale unico.
  • 2) dichiarato AXA Assicurazioni s.p.a., per effetto della polizza a secondo tenuta a manlevare il dott. B., corrispondendo le somme eventualmente dovute ai danneggiati in esecuzione della sentenza ed in eccedenza rispetto al massimale della polizza a primo rischio.
  • 3) regolato le spese del precedente giudizio di appello, di quello di cassazione e di quello di rinvio.

La Corte territoriale del rinvio ha innanzitutto dato atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della precedente sentenza d’appello, con conseguente conferma della condanna risarcitoria pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma contro i dottori B., M. e la Regione Lazio. Analogamente, ha dato atto del passaggio in giudicato della decisione in ordine alla sussistenza del difetto di legittimazione passiva dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini rispetto a tutti i fatti di causa, essendo questi risalenti ad epoca antecedente (febbraio 1992) rispetto alla sua nascita come soggetto giuridico.

Ciò premesso, la Corte romana ha circoscritto la condanna di Generali Italia al massimale di polizza e riconosciuto il diritto del dott. B. ad essere manlevato dall’AXA Assicurazioni per la residua somma di Euro 723.679,50, pari alla differenza tra l’entità definitiva della condanna e la somma già versata da Generali Italia quale massimale di polizza.

La decisione della Cassazione

L’assicurazione lamenta totale mancanza di motivazione in ordine alle decisioni relative alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio e violazione del principio di soccombenza.

L’assicurazione deduce che, pur essendo vittoriosa nel giudizio di cassazione (in massima parte) e in sede di rinvio (completamente), nulla le è stato riconosciuto a titolo di spese legali.

Secondo la ricorrente, la condanna alle spese in favore degli eredi della defunta sarebbe errata, perché il ricorso in Cassazione era riferito al solo capo della sentenza d’appello che aveva statuito sulla domanda di garanzia. In relazione al rapporto tra la ricorrente e l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, non era stata proposta alcuna domanda, per cui non sussisteva “soccombenza”, considerando che l’atto di riassunzione era stato notificato all’Azienda solo come denuntiatio litis.

Errata sarebbe, inoltre, sempre secondo l’assicurazione ricorrente, la compensazione in relazione al rapporto processuale con la Regione Lazio, posto che la ricorrente sarebbe vincitrice, nei confronti di questa, sia nel giudizio di legittimità che in quello di rinvio.

Le censure inerenti al rapporto tra la società ricorrente e il dott. M. sono fondate, respinto il resto. Il Giudice di rinvio senza dare alcuna spiegazione, ha condannato la società Generali al pagamento, in favore del dott. M., sia delle spese del giudizio di legittimità che di quelle del giudizio di rinvio. In tal modo i giudici hanno commesso un doppio errore: la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità manca di qualsiasi fondamento, visto che il medico non era neppure costituito in quel giudizio; mentre quelle del giudizio di rinvio non potevano essere poste a carico della ricorrente, mancando la sua soccombenza in relazione al dott. M., col quale non c’era un rapporto assicurativo diretto.

Responsabilità medica e massimale assicurativo

Venendo ora al rapporto processuale tra l’assicurazione ricorrente e la Regione Lazio, la sentenza ha invocato, a supporto della compensazione, la complessità della questione e il contrasto giurisprudenziale. Allora, si dovrebbe dire che la società di assicurazioni si è “sobbarcata” il giudizio di appello, quello di cassazione e quello di rinvio per sentirsi riconoscere che la propria obbligazione di manleva era da contenere nei limiti del massimale.

Ad ogni modo, la S.C. ritiene che la censura nei confronti della Regione Lazio non possa essere accolta. La ragione è semplice: la Regione (ex gestione liquidatoria) è soccombente rispetto ai danneggiati, che hanno visto accolta la loro domanda risarcitoria, ma non rispetto alla società Generali. E la sentenza impugnata, d’altra parte, ha compensato le spese tra le due parti in questione, non può perciò discorrersi di violazione del principio di soccombenza.

Riguardo al “rapporto” tra la ricorrente Generali e la società AXA, chiamata a garantire il secondo rischio in favore del dott. B., la Corte di appello ha omesso qualsiasi statuizione.

Conseguentemente, ne deriva la fondatezza della censura e il Giudice di rinvio dovrà colmare la lacuna tenendo presente che in sede di rinvio l’assicurazione AXA ha tentato vanamente di sostenere che il limite del massimale assicurativo valeva per ciascuna parte (in modo da pagare una differenza molto minore), mentre la sentenza ha affermato, correttamente, che la vittima era una sola, e uno solo il massimale entro cui la società Generali era tenuta alla manleva.

Avv. Emanuela Foligno

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