Caduta durante lo smart working, l’infortunio è indennizzabile se collegato al lavoro

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Il Tribunale di Padova ha chiarito che durante lo smart working, il domicilio del lavoratore costituisce luogo di esecuzione della prestazione e l’infortunio ivi verificatosi è indennizzabile qualora l’evento lesivo sia causalmente collegato ad attività funzionali allo svolgimento delle mansioni, non assumendo rilievo decisivo la natura domestica dell’ambiente in cui esso si verifica (Trib. Padova, sent. n. 462 del 08/05/2025).

Smart working e infortunio

La vicenda traeva origine dall’infortunio occorso ad una dipendente universitaria che, nel corso di una riunione in videoconferenza, si allontanava dalla propria postazione domestica per recuperare la documentazione necessaria all’attività lavorativa. Durante tale spostamento cadeva riportando una grave lesione alla caviglia.

Mentre inizialmente l’INAIL riconosceva l’origine professionale dell’evento, in un secondo momento l’Istituto modificava la propria valutazione ritenendo che la caduta fosse riconducibile ad un rischio di natura esclusivamente domestica e negando, peraltro, il rimborso delle spese mediche sostenute dalla lavoratrice.

A questo punto, la dipendente adiva le vie legali domandando l’accertamento della natura professionale dell’infortunio e il conseguente riconoscimento delle prestazioni assicurative dovute.

Il nesso tra attività lavorativa ed evento lesivo nel lavoro agile

Nel caso de quo, al giudice si chiedeva di stabilire se un infortunio verificatosi all’interno dell’abitazione del lavoratore possa essere considerato indennizzabile quando l’evento si verifica durante l’orario di lavoro e nello svolgimento di attività funzionalmente collegate alla prestazione.

La problematica assume particolare rilievo alla luce dell’art. 23 della Legge n. 81/2017, che estende ai lavoratori agili la medesima tutela assicurativa riconosciuta ai lavoratori che operano nei locali aziendali.

Difatti, la peculiarità del lavoro agile consiste nella dissociazione tra luogo di lavoro e sede del datore di lavoro, circostanza che impone di concentrare l’indagine sul collegamento tra attività svolta ed evento lesivo, piuttosto che sul dato spaziale.

La pronuncia del Tribunale

Il Tribunale dava ragione all’infortunata, stabilendo che l’elemento decisivo ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio non è rappresentato dal luogo in cui esso si verifica, ma dal rapporto funzionale che esiste fra la condotta posta in essere dal lavoratore e l’esecuzione della prestazione lavorativa.

Nella fattispecie esaminata, era stato accertato che la dipendente stava partecipando ad una riunione di lavoro e che lo spostamento all’interno dell’abitazione era finalizzato al reperimento di documentazione necessaria per l’attività in corso.

Ciò aveva permesso al giudice di ravvisare la sussistenza dell’occasione di lavoro, non emergendo alcuna interruzione del nesso tra attività lavorativa ed evento lesivo dovuta a esigenze personali della lavoratrice.

La sentenza ribadisce, pertanto, che il domicilio del dipendente, quando diviene luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, non costituisce un ambito sottratto alla tutela assicurativa prevista dall’ordinamento.

Conclusioni

La pronuncia del giudice veneto riafferma un principio destinato ad assumere crescente rilevanza nell’attuale organizzazione del lavoro: la tutela assicurativa non può essere condizionata dal progressivo venir meno della coincidenza tra luogo di lavoro e sede aziendale.

La sentenza assume rilievo, oltre che per la soluzione offerta al caso concreto, anche perché conferma che l’evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non può tradursi in una riduzione delle tutele del lavoratore.

Contrariamente, è l’interpretazione delle categorie tradizionali dell’infortunio sul lavoro che deve adattarsi ai nuovi modelli organizzativi, preservando la funzione protettiva che caratterizza il sistema assicurativo.

Nello smart working la tutela INAIL segue, dunque, l’attività lavorativa e non il luogo in cui essa viene svolta.

Ogni diversa conclusione finirebbe per creare un irragionevole arretramento delle garanzie proprio in un contesto nel quale il legislatore ha invece espressamente inteso assicurare al lavoratore agile un livello di protezione equivalente a quello riconosciuto a chi opera nei tradizionali ambienti aziendali.

Avv. Giusy Sgrò

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