Il conducente di un mezzo di soccorso è tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza: respinto il ricorso del Vigile del fuoco

In tema di circolazione stradale, il conducente di un mezzo di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 28178/2021 pronunciandosi sul ricorso di un vigile del fuoco ai sensi dell’art. 590-bis del codice penale, per avere – durante il servizio, mentre era alla guida dell’autopompa e percorreva, con i dispositivi visivi e acustici di emergenza in funzione, la corsia di sinistra, onde evitare i veicoli fermi su quella di destra – cagionato, con colpa consistita nella violazione dell’art. 140 cod.strada, lesioni gravi a un pedone investendolo mentre attraversava, a luce semaforica per lei verde, la strada da destra verso sinistra, transitando dinanzi all’autobus fermo sulla corsia di destra e, quindi, sbucandogli improvvisamente davanti.

Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, escludendo profili di colpa, sia specifica, sia generica, stante la velocità tenuta, rispettosa del limite vigente, l’affidamento riposto sul rispetto, da parte dei veicoli fermi, dell’obbligo ex art. 177 cod.strada di concedergli la precedenza (violato dal pedone in considerazione delle cuffie usate per sentire musica ad alto volume) e la visuale ostruita dall’autobus fermo, tenuto conto, peraltro, dei calcoli del consulente della difesa, secondo cui l’impatto non avrebbe potuto essere evitato neppure alla velocità di 20krn/h, non esigibile da un mezzo di soccorso.

Il giudice di secondo grado aveva ribaltato tale giudizio rilevando che il conducente di un mezzo di soccorso, anche laddove sia impegnato in un servizio urgente, non può creare situazioni di pericolo e deve, pertanto, tenere conto delle particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze, sicché, nel caso di specie, proprio in considerazione della ridotta visuale, impedita dall’autobus fermo sulla destra, prima di immettersi nell’incrocio, avrebbe dovuto verificare l’assenza di pedoni che avevano la luce semaforica verde e potevano non avere percepito il transito del mezzo di soccorso, essendo, peraltro, del tutto prevedibile che in un giorno feriale, alle ore 13, l’incrocio potesse essere frequentato da numerosi pedoni.

Gli Ermellini hanno confermato la decisione del Giudice di appello sottolineando come quest’ultimo avesse correttamente interpretato ed applicato l’art. 177, comma 2, cod. strada, ritenendo che, nel caso di specie, alla luce delle condizioni della strada e del traffico ed in particolare della presenza dell’incrocio con passaggio pedonale, della luce semaforica rossa per il mezzo di soccorso e verde per i pedoni, dell’ingombro dell’autobus fermo sulla corsia adiacente, che riduceva la visuale ed impediva di verificare il transito di eventuali pedoni, dell’ora di punta e del giorno feriale, che rendevano altamente prevedibile il passaggio di passanti, la regola della comune prudenza avrebbe imposto, nonostante l’intervento di soccorso in atto, di verificare che nessun pedone avesse iniziato o proseguito l’attraversamento e conseguentemente di rallentare ed anche arrestare il mezzo (proprio in considerazione della ridotta visibilità).

Al contrario, il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato ed applicato l’art. 177 cod. strada, ritenendo che il comma 3 di tale disposizione escluda l’imprudenza del conducente del mezzo di soccorso che faccia affidamento sul rispetto, da parte degli altri utenti della strada, dell’obbligo di lasciargli libero il passo, atteso che anche per essi vale la regola generale secondo cui il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado era incorso nell’ulteriore errore di non valutare la presenza dell’ingombro, costituito dall’autobus fermo sulla corsia adiacente, come una circostanza, che, proprio in quanto riduttiva della visuale, imponeva una maggiore prudenza.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui