Accolta la domanda di un’azienda che chiedeva il rimborso del canone di abbonamento relativo a un contratto risolto in virtù della sottoscrizione di un nuovo accordo commerciale

Un’azienda citava in giudizio il proprio gestore di telefonia, Telecom Italia Spa, in quanto – in seguito alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di linea dati, decorrente dall’agosto 2009 – si vedeva trasmettere, nei bimestri successivi, le fatture per il pagamento del canone di abbonamento relativo al precedente contratto, stipulato sempre con Telecom.

La società attrice, avendo molteplici filiali e ricevendo, pertanto, diverse bollette per le proprie utenze telefoniche, provvedeva a pagare le suddette fatture per un importo complessivo di Euro 24.7716,50, senza avvedersi che le stesse erano relative al contratto di servizi ormai risolto.

Solo successivamente, nell’ottobre del 2012 l’azienda si accorgeva dell’erroneo ed ingiustificato pagamento e con una comunicazione del 08.10.2012 chiedeva al gestore di telefonia una verifica dell’effettiva disattivazione dei servizi afferenti al precedente contratto, nonché la sospensione immediata della fatturazione ed il rimborso di tutti i canoni di abbonamento corrisposti sino ad allora.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4228/2019, ha ritenuto di accogliere la domanda attrice ritenendola fondata.

Il Giudice ha infatti rilevato che il contratto di servizi del quale Telecom aveva emesso le fatture per cui è causa, all’atto dell’emissione delle stesse era già stato risolto: in particolare, l’avvenuta risoluzione del suddetto contratto si era verificata conseguentemente alla stipulazione del nuovo contratto da parte dell’azienda ed era comprovata dalla comunicazione del gestore di telefonia datata 25.06.2009 e dall’accettazione successivamente trasmessa dall’attrice.

In tale comunicazione, infatti, Telecom faceva sapere che in riferimento al contratto di abbonamento relativo ai servizi di connettività sottoscritto erano state “concluse positivamente le attivazioni dei circuiti/servizi richiesti” che pertanto potevano “considerarsi in esercizio”. La missiva, inoltre, specificava che per gli effetti amministrativi il canone contrattuale sarebbe decorso “dall’inizio del mese successivo” alla comunicazione di approvazione. A tal fine,  veniva richiesta la restituzione “di una copia della presente firmata per accettazione”. Contestualmente – evidenziava la compagnia telefonica –  “saranno da noi cessati sia tecnicamente che contabilmente i preesistenti circuiti”.

Secondo il Giudice, dal contenuto di tale comunicazione (neppure specificatamente contestato dalla convenuta) si ricava maniera indubbia che: 1) il nuovo contratto sarebbe decorso dall’inizio del mese successivo a quello in cui l’attrice avrebbe restituito la medesima comunicazione sottoscritta per accettazione; 2) con l’accettazione da parte dell’azienda, la Telecom avrebbe contestualmente chiuso il rapporto precedentemente in essere, sia tecnicamente che contabilmente, cessando i servizi fino ad allora erogati.

In conseguenza della risoluzione contrattuale, ogni pagamento successivo alla stessa effettuato dall’attrice deve ritenersi senza causa.

Il Tribunale catanese ha altresì chiarito che è giuridicamente erronea la deduzione della convenuta secondo cui “il pagamento delle fatture de quibus da parte dell’attrice nonostante la risoluzione dovrebbe essere considerata quale manifestazione per facta concludentia della volontà della società medesima di procrastinare l’efficacia del suddetto contratto” e di continuare ad utilizzare i servizi relativi. Tra l’altro – aggiunge il Giudice – è verosimile la giustificazione dell’azienda secondo cui la stessa avrebbe continuato a pagare le suddette fatture solo per mero errore e/o distrazione in quanto, avendo più filiali sul territorio, riceveva mensilmente numerose fatture per le varie utenze.

Infine la convenuta non aveva fornito in corso di causa alcun elemento che comprovasse l’esistenza di consumi da parte della cliente e quindi il supposto utilizzo della suddetta linea nonostante l’avvenuta risoluzione del contratto.

Accolto, invece, il rilievo di Telecom secondo cui dalla complessiva somma reclamata doveva essere esclusa l’IVA.

Essendo l’attrice  una società commerciale, infatti, l’azienda ha il diritto di portare integralmente in detrazione l’IVA; l’eventuale restituzione anche dell’IVA già portata in detrazione dalla controparte costituirebbe pertanto un indebito arricchimento.

Da li la decisione di condannare Telecom al pagamento in favore dell’attrice della somma complessiva di Euro 20.560,61, a cui aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella dell’effettivo pagamento.

A quest’ultimo riguardo, le Sezioni Unite della Corte Suprema, con la sentenza n. 14886/2009, hanno infatti statuito che “nell’ipotesi d’azione ripetizione d’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., il debito dell’accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, atteso che all’indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede – in senso soggettivo – dall’art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda. Sicché l’art. 2033 c.c., applicabile anche nel caso in cui sia sopravvenuta la causa che renda indebito il pagamento, esclude che la decorrenza degli interessi possa essere anticipata rispetto al momento della proposizione della domanda giudiziale”.

La redazione giuridica

Leggi anche:

SPESE DI SPEDIZIONE E CONTRATTI DI TELEFONIA: TELECOM ITALIA CONDANNATA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui