Respinto il ricorso di una automobilista che invocava la nullità dell’alcoltest effettuato in quanto il primo risultato di 2,15 g/l recava la dicitura “volume insufficiente”

Confermato in Cassazione il verdetto nei confronti di una automobilista condannata sia in primo grado che in appello per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2 del codice della strada. Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’imputata eccepiva l’assenza di prova circa il funzionamento dell’alcoltest, il cui primo risultato di 2,15 g/l recava la dicitura “volume insufficiente”. A detta del ricorrente, dunque, la fattispecie concreta era riconducibile all’art. 186 comma 7, in quanto dopo la prima prova, ritenuta non valida dalla stessa polizia giudiziaria, l’imputata si era rifiutata di effettuare una terza prova.

I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 35059/2020 hanno ritenuto manifestamente infondati i motivi di doglianza proposti perché basati su censure in fatto non deducibili in sede di legittimità.

Dal Palazzaccio hanno inoltre ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, applicato correttamente dalla Corte di Appello, secondo cui “è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore”.

Nel caso in esame, dalla ricostruzione effettuata in maniera conforme dai Giudici di merito risultava che l’imputata mentre era alla guida della sua autovettura aveva perso il controllo del veicolo ed era andata ad impattare contro due autovetture in sosta per poi ribaltarsi contro il muro di cinta di un’abitazione situata sul lato opposto della strada.

La donna presentava una chiara sintomatologia di ebbrezza e alle prove di alcoltest risultava un valore di 2.15 g/l e 2.13 g/l. Nel corso della prima prova l’etilometro, pur risultando uno scontrino attestante “zero test corretto”, rilevava un volume insufficiente ma risultava perfettamente funzionante, come dimostrato non solo dal rilascio degli scontrini di misurazione ma dall’esito della seconda prova effettuata a breve intervallo di tempo, in cui rilasciava un valore positivo pienamente conciliabile con quello precedente.

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