Anossia cerebrale e decesso: senza prova del nesso causale, niente risarcimento

0
Probabilità-del-nesso-causale-intervento-vertebre

Anche in presenza di responsabilità contrattuale della struttura, se l’anossia cerebrale che ha causato il decesso non è dimostrata come conseguenza di una condotta medica, la domanda va rigettata (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 giugno 2025, n. 15081).

I fatti di causa

I congiunti del paziente deceduto agiscono nei confronti del medico anestesista per ottenere il risarcimento dei danni, avvenuto a seguito di complicanze insorte in occasione di un’operazione chirurgica, a loro dire imputabile a responsabilità professionale di dell’anestesista. Il suddetto medico ha chiamato in giudizio la sua assicuratrice Fondiaria SAI, nonché la Casa di Cura C.G. e l’Ospedale Cardarelli di Napoli, quali pretesi effettivi responsabili del danno. La Casa di Cura C.G. Ruesch S.p.A. ha, a sua volta, chiamato in giudizio la sua assicuratrice Italiana Assicurazioni e quest’ultima ha chiamato in giudizio le coassicuratrici, Assicurazioni Generali S.p.A., Assitalia S.p.A. e Tirrena Assicurazioni S.p.A.

Il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto le domande nei confronti dell’anestesista e della Casa di Cura C.G. ritenendoli responsabili dell’evento dannoso in concorso, rispettivamente, per il 70% e per il 30%), nonché quelle di manleva della Casa di Cura C.G. nei confronti delle sue assicuratrici, In secondo grado, invece, la Corte napoletana ha integralmente rigettato la domanda dei congiunti.

L’intervento della Cassazione

La S.C. viene adita per valutare la negazione della domanda risarcitoria attorea nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli, e per erronea inversione dell’onere della prova gravante sulle parti.

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. I Giudici di appello, basandosi sulla CTU, hanno accertato che il paziente è deceduto a causa di una “anossia cerebrale acuta” insorta mentre era ricoverato presso l’Ospedale Cardarelli. Di tale anossia cerebrale non è stato possibile stabilire né le cause, né la durata, né il momento esatto in cui si è verificata.

Ergo, esclusa ogni responsabilità dell’originario convenuto medico anestesista e della Casa di Cura C.G., è stata rigettata la domanda degli attori, automaticamente estesa all’Azienda Ospedaliera a seguito della chiamata in causa svolta dal medico anestesista.

Secondo quanto sostenuto dai danneggiati, vi sarebbe stata “un’erronea configurazione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., in quanto, avendo natura contrattuale “la responsabilità della struttura nei confronti del paziente”, a loro avviso, “il paziente, o naturalmente i suoi eredi e/o chi insti in luogo dello stesso deve fornire soltanto la prova del contratto/contatto (id est della specialità avutasi) e de “l’aggravamento della patologia o dell’insorgenza di un’affezione”, nella specie purtroppo esitati nel decesso, giacché, per effetto dell’allegazione de “l’inadempimento del debitore, astrattamente idonea a provocare il danno lamentato”, a quel punto “competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Quanto sostenuto non è corretto.

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale

Secondo consolidato indirizzo, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020, Rv. 659901 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022, Rv. 664402 – 01).

La decisione della Corte di Napoli è conforme a tali principi di diritto: essendo rimasto sfornito di prova l’assunto della sussistenza di un nesso di causa tra l’attività svolta dagli operatori della struttura sanitaria chiamata in giudizio e l’evento dannoso (nella specie: l’anossia cerebrale acuta, che ha causato la morte del paziente) e, dunque, incerta, la causa del danno, la domanda degli attori è stata correttamente rigettata senza alcuna inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti.

Al riguardo giova precisare che il difetto di prova del nesso di causa tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso costituisce – da solo – rilievo sufficiente ai fini del rigetto delle domande degli attori.

Il difetto di prova del nesso di causa tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso costituisce da solo rilievo sufficiente ai fini del rigetto delle domanda

Nel caso concreto, l’effettiva ratio decidendi a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda è quella del difetto di prova del nesso di causa tra la condotta dei sanitari della struttura e l’evento dannoso che ha determinato la morte del paziente, ratio decidendi che, come sopra detto, è di per sé sufficiente a giustificare l’esito della controversia.

Quindi, perde ogni rilievo non solo l’accertamento del diligente ed esatto adempimento della prestazione della struttura sanitaria obbligata, ma anche l’eventuale erronea individuazione della parte gravata dell’onere della prova di tale esatto adempimento: l’affermazione della Corte d’appello, in proposito, può, dunque, essere oggetto di una mera correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., non avendo incidenza effettiva e concreta sul dispositivo finale della pronuncia impugnata, che è conforme a diritto.

La Cassazione rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui