Incidente causato da una buca sulla strada: la condotta di guida del danneggiato può ritenersi fattore concorrente nella produzione del sinistro

Il caso trattato dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 424/2020 riguarda un sinistro occorso ad un ciclista che cadeva a causa della presenza di una buca sulla strada. I Giudici hanno ritenuto corresponsabile del sinistro il ciclista in quanto percorreva la strada senza la dovuta attenzione e diligenza.

Tale conclusione è stata motivata dal fatto che la buca era inequivocabilmente percepibile visivamente e per estensione. Conseguentemente una maggiore attenzione da parte del ciclista avrebbe evitato il sinistro.

Nel valutare le circostanze del sinistro il Tribunale ha tenuto anche in considerazione, oltre alle dimensioni della buca, l’orario diurno del sinistro e l’assenza di materiale che occultava la buca.

Nella valutazione della responsabilità, il Tribunale ribadisce il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacchè il profilo della condotta del custode è – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c.” (Cass. n. 27724/18, Cass. n. 4476/2011).

Pacifica dunque la responsabilità del Comune, il Tribunale ravvisa un contributo causale del ciclista nella produzione del sinistro, consistente nella carenza di attenzione e diligenza nell’uso della strada percorsa.

Per tale ragione i Giudici hanno considerato il comportamento di guida del ciclista concorrente nella produzione del sinistro in una misura stimata al 50%, tenuto conto, da un lato della obiettiva pericolosità della condizione del manto stradale, e ,dall’altro, della verificata possibilità per il ciclista di percepire detto pericolo.

L’importo di € 7.958,00 liquidabile a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche subite  dal ciclista è stato dunque ridotto del 50% in considerazione del concorso di colpa.

Avv. Emanuela Foligno

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