“La responsabilità configurata dall’art. 2051 c.c. in capo all’Ente proprietario della strada per i danni subiti a causa di anomalie della struttura è caratterizzata dall’inversione dell’onere della prova”.
I genitori di un minorenne si rivolgono al Giudice di Pace di Perugia per vedere condannata la Provincia di Perugia, in qualità di proprietaria della strada provinciale, al risarcimento dei danni subiti dal loro figlio in conseguenza di una caduta dal motorino.
Il Giudice di Pace accoglie la domanda e dichiara la responsabilità della Provincia per mancata manutenzione della strada.
La Provincia di Perugia propone appello dinnanzi al Tribunale che, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte le domande proposte dai genitori del ragazzino danneggiato.
La vertenza approda in Cassazione.
I Supremi Giudici, con l’ordinanza n. 11096/2020, nel ribadire il noto principio consolidato che vede responsabili per custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. gli Enti proprietari delle strade (Comune, Provincia, ecc.), sottolinea che anche in base alle disposizione del Codice della Strada gli Enti suddetti devono provvedere alla manutenzione, alla segnaletica, alla pulizia e alla custodia delle strade loro facenti capo.
E’ dunque pacifico che in caso di sinistro causato da cattiva manutenzione, omissione di segnaletica e/o di custodia l’Ente proprietario sia responsabile, ferma e impregiudicata la presenza di caso fortuito che esonera il proprietario.
Proprio sulla norma codicistica (art. 2051 c.c.) gli Ermellini chiariscono che si tratta di una responsabilità oggettiva, cosiddetta aggravata, poiché caratterizzata ab origine dall’inversione dell’onere della prova.
In altri termini, il custode della strada è già presunto responsabile, e, conseguentemente, dovrà fornire la prova (non facile) del caso fortuito, mentre il danneggiato non è tenuto a provare l’anomalia della strada.
Il proprietario della strada deve dimostrare di avere posto in essere, in base alla natura e alla funzione della cosa custodita, nonché al caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione idonee a prevenire danni agli utenti.
La Suprema Corte precisa che ai fini della prova liberatoria dell’Ente, è necessario distinguere tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alla pertinenza della strada e quelle provocate da una imprevedibile alterazione dello stato della stessa.
Solo in caso di situazioni concretamente imprevedibili si configura il caso fortuito che esonera l’Ente da qualsivoglia responsabilità. In particolare, per aversi tale “imprevedibilità” l’evento dannoso deve essersi verificato prima che l’Ente abbia potuto concretamente intervenire per rimuovere la situazione di pericolo. Numerosissimi in tal senso i precedenti giurisprudenziali più disparati.
La Suprema Corte dichiara che non spetta al danneggiato la prova dell’insidia e dell’anomalia della strada incombendo comunque sul proprietario della strada fornire la prova liberatoria.
Il ricorso viene integralmente accolto.
Avv. Emanuela Foligno
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