Per la configurabilità del mobbing il lavoratore deve dimostrare i comportamenti persecutori sistematici, l’evento lesivo della propria salute e il relativo nesso eziologico

Per l’accertamento di una condotta datoriale mobbizzante, è onere del lavoratore fornire una sicura prova circa: (a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato con intento vessatorio; (b) l’evento lesivo della propria salute o della propria personalità; (c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro (o del superiore gerarchico) ed il pregiudizio alla propria integrità psico-fisica; e (d) la prova dell’elemento soggettivo del mobbing, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. 

In tali termini si è espresso il Tribunale di Roma (sez. Lavoro, sentenza n. 542 del 21 gennaio 2020) .

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. un lavoratore adiva il Tribunale lamentando condotte mobbizzanti da parte dei suoi superiori gerarchici, individuate nella richiesta di una trasferta estiva all’estero e nella illegittima imposizione di partecipare ad un corso di formazione sotto minaccia di licenziamento.

Il lavoratore lamentava, inoltre, di avere subito un illegittimo demansionamento.

Il Tribunale di Roma non condivide le doglianze del lavoratore in quanto gli inadempimenti contestati “o non sono risultati provati o non risultano connotati da alcun intento persecutorio o vessatorio, avendo riguardo sia alla loro forma che al loro contenuto”.

Preliminarmente, rammenta il Giudice del lavoro, per mobbing deve intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in metodici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Affinchè una condotta possa ritenersi mobbizzante il lavoratore è onerato della rigorosa prova di tutte le circostanze che eccepisce di avere subito.

Per contro, evidenzia il Tribunale, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene”.

A tal fine il Giudice deve valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto – possa configurarsi mobbing o forma più tenue di straining (mobbing attenuato)  che ai fini della sua sussistenza non richiede la presenza di un dolo specifico, ma che deve essere comunque provato.

Anche il demansionamento lamentato dal lavoratore non risulta provato.

Difatti il lavoratore, non ha allegato che le mansioni a lui da ultimo affidate non fossero conformi al parametro dell’equivalenza formale dettato dall’art. 2013 c.c.

Al riguardo il Tribunale evidenzia che il criterio per valutare il legittimo esercizio dello ius variandi è quello della riconducibilità delle nuove mansioni allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultima effettivamente svolte, ma in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nelle medesima categoria legale.

Il Tribunale di Roma ha, pertanto, rigettato integralmente le domande del lavoratore in quanto il lavoratore doveva rigorosamente provare la molteplicità dei comportamenti persecutori subiti in maniera prolungata e sistematica;  l’evento lesivo della propria salute o della propria personalità e il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio alla salute subito.

Questa decisione -impeccabile dal punto di vista motivazionale-, così come altre di analoga motivazione, dimostra con quanta facilità (e superficialità) viene invocato il riconoscimento del mobbing.

Avv. Emanuela Foligno

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