Contagio da HCV dopo emotrasfusione, il risarcimento può essere negato?

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La paziente richiede il risarcimento per un presunto contagio da HCV contratto attraverso emotrasfusioni, ma la CTU medico-legale esclude il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia, determinando il rigetto della domanda contro il Ministero e la struttura sanitaria (Tribunale Napoli – sentenza 30 settembre 2025, n. 8551).

Il caso

La paziente chiede che venga accertata come immediata conseguenza delle trasfusioni, la patologia di “Epatopatia Cronica HCV correlata”.

La donna invoca la condanna il Ministero ai sensi dell’art. 2043 c.c. essendo responsabile dei danni conseguenti a una possibile infezione contratta da emotrasfusione per condotta omissiva da carente controllo e vigilanza sul sangue. Chiede la condanna la Struttura per responsabilità contrattuale per omessa verifica e controlli sul sangue. Nello specifico, chiede vengano ristorati tutti i danni patrimoniali e non, morale, biologico, psichico, alla vita di relazione per l’importo globale di euro 150.000,00.

Contagio da HCV, non risulta provato il rapporto di causalità

La CTU medico-legale ha escluso il rapporto di causalità tra la trasfusione e la malattia. Segnatamente “Verifichi le patologie di cui è affetta l’attrice e, in particolare, se abbia contratto il virus HCV”, a cui il CTU risponde:L’attrice ha contatto il virus HCV e non risulta affetta da altre patologie di rilievo. E’ portatrice di trai talassemico, condizione che non incide sulle valutazioni del caso di specie”. “Stabilisca se tale patologia, o altra diagnosticata, sia in rapporto causale, secondo i criteri legali di giudizio, con le emotrasfusioni e/o somministrazioni di emoderivati descritte in citazione” a cui il CTU risponde: “Tale patologia non può considerarsi in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con le emotrasfusioni e/o somministrazioni di emoderivati descritte in citazione”.

Al riguardo viene ricordato che principio generale del processo civile è l’onere della prova, sancito dall’art. 2697 c.c. il quale stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Orbene, nel caso in esame, pur essendo provata l’esistenza della malattia, non risulta provato il rapporto di causalità tra i fatti narrati in citazione e la malattia medesima, per cui la domanda viene rigettata.

Contagio da HCV, il giudice si è attenuto ai principi consolidati?

Merita un commento a parte la decisione del Tribunale, peraltro del tutto stringata e perplessa, che non accenna minimamente, come spesso accade nei contagi da sangue infetto, alla prova presuntiva e alla sufficienza della allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento del debitore.

In punto di nesso causale il paziente deve dimostrare che il danno (l’infezione) è una conseguenza diretta della trasfusione, anche se spesso si ricorre a presunzioni. Ora, non si conosce il fascicolo di causa, ma sarebbe stato sufficiente, ad esempio, verificare gli esiti ematici cui il paziente si è sottoposto prima dell’ingresso in ospedale e raffrontarli con quelli successivi. Tutto ciò in un quadro dove “la mera allegazione dell’inadempimento” del debitore si presenta astrattamente idonea a provocare il danno.

Non pare proprio che il Giudice di primo grado si sia attenuto a tali consolidati principi. Non bisogna dimenticare che a carico del paziente asseritamente contagiato vi sono:

  • – la prova della mera esistenza del contratto (o del contatto sociale).
  • – la prova dell’insorgenza o dell’aggravamento della patologia.
  • – la mera allegazione dell’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

Contagio da HCV, è la Struttura che deve provare di non avere somministrato il sangue infetto.

È errato, a parere di chi scrive, onerare la paziente/danneggiata della dimostrazione dell’assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, senza valutare nel complesso gli elementi specifici, invece introdotti dalla paziente stessa, allo scopo di derivarne in via presuntiva la prova del nesso causale tra la condotta della parte danneggiante e l’evento di cui la danneggiata domanda il risarcimento. È la Struttura che deve provare di non avere somministrato il sangue infetto. Soltanto ove sia stato accertato, secondo un ragionamento probabilistico, che l’epatite contratta dal paziente era da ritenersi in rapporto di derivazione causale con le trasfusioni effettuate all’interno della struttura ospedaliera di ricovero, quest’ultima sarebbe stata gravata dell’onere di fornire la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione della trasmissione delle malattie a mezzo del sangue (Cass. n. 18384/2024).

Redazione

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