Approvati 5 emendamenti con modifiche all’articolo 3 in tema di riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

Cinque emendamenti approvati dalla Commissione Sanità del Santo, modificano l’articolo 3 del ddl Lorenzin. In particolare, gli emendamenti interessano la parte relativa alla disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

Eccoli nel dettaglio:

3.7 a prima firma Maurizio Romani
Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, “in armonia con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (decreto trasparenza).

3.10 a prima firma Luigi d’Ambrosio Lettieri (Cor)
aggiunge al comma 2 la lettera f-bis) per la quale gli Ordini “rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale”.

3.21 a prima firma Andrea Mandelli (Fi)
al capoverso “Art. 2”, sostituisce il comma 4 con il seguente: “Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale”.

3.31 a prima firma Amedeo Bianco (Pd)
al capoverso “Art. 2” dopo il comma 8 aggiunge il seguente: 8-bis): “In caso di più albi nello stesso ordine, con le modalità di cui al comma 7, ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni al lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti inferiore o pari a mille”.

3.59 a prima firma Amedeo Bianco (Pd)
al capoverso “Art. 8”, comma 14, lettera c) spiega che al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini, “su materie che, inerenti le funzioni proprie degli ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione”.

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