La notorietà dell’ex coniuge non legittima la moglie a conservare il cognome maritale, dopo la pronuncia di divorzio

La pronuncia di divorzio

Nell’ambito di un giudizio di divorzio, la Corte di appello di Palermo aveva respinto la domanda avanzata da una ex coniuge volta ad ottenere il diritto alla conservazione del cognome maritale.

Contro tale pronuncia la donna ha presentato ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 3, della legge n.898/1970 e succ. mod. e criticando, in particolar modo, la decisione di rigetto della domanda di conservazione del cognome maritale sia nell’interesse proprio che di quello della figlia minore.

A parere della ricorrente la disciplina normativa non richiede come presupposto per il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome del marito, l’esistenza di un interesse “straordinario” – come affermato dalla Corte di appello -, ma piuttosto un interesse meritevole di tutela.

Il ricorso per cassazione

Quindi, a sostengo della sua domanda evidenziava l’errore commesso dalla corte di merito per non aver tenuto in considerazione di alcuni elementi indicativi della “meritevolezza” del proprio interesse e di quello della figlia, quali il fatto di essersi costruita nell’ambiente personale e sociale di riferimento una identità legata al cognome del marito, nonché il disagio ed il pregiudizio ne sarebbe derivato alla figlia nell’ambiente scolastico, in caso di contraria determinazione.

Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Prima Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 3454/2020.

Come è noto, in tema di cognome maritale l’art. 143 bis cod.civ. prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito e lo conservi durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Il diritto alla conservazione del coniuge maritale

Tale disposizione – hanno chiarito gli Ermellini – innanzi tutto evidenzia che, quello che è stato definito dalla dottrina come un diritto/dovere, consegue esclusivamente al rapporto di coniugio; perciò, non vi è più, come avveniva in passato, la perdita del cognome personale della donna – che, pertanto, continua ad individuarla -, ma solo l’aggiunta del cognome maritale; questo effetto è circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio, tanto che costituisce esplicita deroga l’ultrattività dell’effetto nel caso in cui il matrimonio si sia concluso per il decesso dell’altro coniuge.

Tali principi sono confermati (a contrario) dalla disciplina dettata dall’art.5, comma 3, della legge n.898/1970 in tema di divorzio, ove è detto «Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela», di talché l’eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell’interesse.

La valutazione dell’interesse meritevole di tutela

In altre parole, la valutazione della ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l’autorizzazione all’utilizzo e alla conservazione del cognome del marito è rimessa al giudice del merito giacché «di regola non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell’esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente.» (in tema Cass. n.21706 del 26/10/2015; Cass. n.3869 del 08/02/2019).

Ebbene, nel caso in esame, la corte d’appello si era attenuta a tali principi di diritto, ritenendo che nessun interesse davvero meritevole di tutela fosse stato allegato dalla ricorrente, quanto al mantenimento del cognome maritale unitamente al proprio, perché «sostanzialmente rivolto alla conservazione e/o affermazione della notorietà derivatale dall’ex marito nelle frequentazioni sociali, ossia tra quelle stesse persone che, come evidenziato dal Tribunale, non potevano ignorare le vicende della coppia» ed aveva rimarcato che l’uso consuetudinario del cognome maritale -comune a tutte le donne divorziate nel corso del coniugio – «non può assumere maggior merito per la notorietà dell’uomo con cui è stata sposata, perché l’interesse a ciò sotteso sarebbe senza dubbio effimero»; e, in ogni caso «la [ricorrente] nulla aveva allegato da poter far ritenere la sua situazione “straordinaria”, limitandosi, a rilevare l’uso del cognome maritale nelle relazioni sociali acquisite».

La decisione

Anche con riferimento alla posizione della figlia non era stato allegato «alcuno specifico e “straordinario” interesse», giacché «la condizione della minore dedotta in giudizio era del tutto uguale a quella di figli di coppie divorziate, spettando ai genitori il compito di sostenerli nel loro paventato (ma non comprovato, nel caso di specie) possibile disagio» .

Insomma i giudici della Suprema Corte hanno condiviso l’assunto della corte territoriale secondo cui non può considerarsi meritevole di tutela, la necessità di continuare ad utilizzare il cognome del marito attorno al quale la donna aveva “costruito” la sua identità nelle relazioni sociali e relazionali.

Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

La redazione giuridica

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