Durata effettiva della vita e danno biologico (Cass. civ., sez. III,  9 novembre 2022, n. 32916)

Durata effettiva della vita e causa di morte vanno considerati nella liquidazione del danno biologico.

Il principio secondo il quale “ l’ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis vada parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile, in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto, si applica solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita a seguito dell’illecito, non anche quando la morte sia stata dallo stesso direttamente cagionata”.

La vicenda trae origine da un caso di infezione per HCV contratta a seguito di emotrasfusione che cagionava un epatocarcinoma e il successivo decesso del paziente.

Il Ministero della Salute veniva condannato in appello al risarcimento dei danni  subiti dagli eredi di una donna deceduta per epatocarcinoma causato dall’epatite C contratta a seguito di emotrasfusioni.

Con sentenza del 12/3/2019 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla Regione Campania nonché in parziale accoglimento di quello in via incidentale spiegato dagli eredi della paziente deceduta, e in conseguente parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Napoli 15/12/2015, ha rigettato la domanda da questi ultimi proposta e ha condannato il Ministero della salute al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza del decesso dovuto ad epatocarcinoma a sua volta cagionato dall’epatite C contratta all’esito di emotrasfusioni cui era stata sottoposta durante il ricovero dal 17/6/1987 al 3/7/1987.

Il Ministero ricorre in Cassazione lamentando che i Giudici di Appello, nel determinare il danno non patrimoniale, avrebbero dovuto detrarre da tale somma a titolo di indennizzo quella che la vittima avrebbe percepito nel periodo di vita stimato in più, non limitandosi quindi a detrarre quella percepita fino all’epoca del decesso, ma anche quella ulteriore che avrebbe percepito sino all’epoca di stimata vita media, cioè i ratei futuri non ancora percepiti.

La Suprema Corte ribadisce che “ l’ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile, in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto  (v. Cass., 29/12/2021, n. 41933; Cass., 26/5/2016, n. 10897; Cass., 18/1/2016, n. 679), si applica invero, come nell’impugnata sentenza posto correttamente in rilevo, solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, e non anche allorquando come nella specie la morte sia stata viceversa direttamente cagionata dall’illecito, essendo la persona deceduta proprio in conseguenza della patologia contratta all’esito della subita trasfusione con sangue infetto, e non già per cause da essa indipendenti.”

Trova in tal caso infatti applicazione il principio affermato in base al quale la menomazione non reversibile dell’integrità della persona (idonea, cioè, ad incidere stabilmente e continuativamente sull’esplicazione della personalità lungo il presumibile arco della vita futura del soggetto che la patisce) presuppone che la persona sopravviva almeno temporaneamente al fatto lesivo e, presentandosi con i connotati del danno permanente, va risarcita con le corrispondenti tecniche di valutazione probabilistica (v. Cass., 11/7/2003, n. 10942; Cass., 25/2/2002, n. 2741; Cass., 7/4/1998, n. 3561; Cass., 2/3/1995, n. 2450).

Ebbene, di tale principio la Corte di merito ha fatto piena e corretta applicazione avendo affermato non essere nel caso applicabile il principio in tema di “risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi” secondo cui qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi iure successionis, in quanto la morte della persona sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successiva alla menomazione l’incidenza negativa da questa arrecata.

La liquidazione del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi iure successionis in luogo della relativa valutazione probabilistica non è “nella specie… possibile”, in quanto “nel caso in esame la morte è stata attribuita (ed in misura assolutamente preponderante) dallo stesso CTU all’epatocarcinoma a sua volta cagionato dalla patologia epatica derivata dalla trasfusione”.

Conseguentemente, i Giudici di Appello hanno correttamente eliminato la decurtazione riguardo a tale titolo apportata dal primo Giudice.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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