Diritto di autodeterminazione e amministrazione di sostegno (Cass. civ., sez. I,  4 novembre 2022, n. 32542 e Cass. civ., sez. I, ord., 4 novembre 2022, n. 32623,)

Diritto di autodeterminazione e amministrazione di sostegno in caso di menomazioni esclusivamente fisiche.

In tema di Amministrazione di Sostegno il diritto di autodeterminazione del beneficiario prevale sulle mere esigenze patrimoniali.

Il parere negativo del beneficiario circa l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, qualora lo stesso sia pienamente lucido e versi in una situazione di ridotta autonomia derivante da menomazioni esclusivamente fisiche, dev’essere tenuto in considerazione, rischiandosi altrimenti di ledere il diritto di autodeterminazione.

Il principio espresso dalla decisione qui a commento ricalca il precedente Cass. Civ. n. 22602/2017.

La Suprema Corte ha recentemente, con due distinti provvedimenti, accolto le istanze degli amministrati avverso i provvedimenti di rigetto dei reclami proposti contro la sottoposizione alla forma di tutela dell’amministrazione di sostegno.

In entrambi i casi i beneficiari lamentavano una violazione del diritto di autodeterminazione e rispetto della vita privata; nel primo caso (Cass. civ., sez. I, ord., 4 novembre 2022, n. 32542), destinataria della tutela era una donna ritenuta eccessivamente fragile e in difficoltà economiche, nel secondo il beneficiario era affetto da sclerosi multipla e aveva una grave esposizione debitoria (Cass. civ., sez. I, ord., 4 novembre 2022, n. 32623,)  

In entrambi i casi gli amministrati non avevano patologie cognitive e la misura era stata attuata per mere esigenze patrimoniali.

Gli Ermellini ricordano che l’istituto dell’amministrazione di sostegno presuppone una condizione di – seppur non necessariamente totale – menomazione della capacità di intendere e volere, dalla quale deriva l’impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre è da escludersi che a tale forma di tutela possa ricorrersi nei casi in cui vi sia piena capacità di autodeterminarsi, ma la menomazione sia esclusivamente fisica e venga applicata per esigenze di gestione patrimoniale.

Utilizzando in tal modo l’Istituto si attua una limitazione ingiustificata del diritto di agire, a maggior ragione nel caso in cui la volontà contraria viene anche manifestata dal soggetto pienamente lucido dinanzi al Giudice Tutelare (Cass. civ. n. 29981/2020).

In sostanza, l’istituto non può essere utilizzato per assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere impiegato per persone fragili e limitare comunque al minimo necessario l’ingerenza nel diritto di autodeterminazione e di agire senza mortificare la persona interessata.

Qualora, dunque, una persona lucida e affetta esclusivamente da patologie fisiche manifesti contrarietà all’applicazione dell’amministrazione di sostegno, tale manifestazione di volontà deve essere tenuta in considerazione, altrimenti si incorre in una limitazione della libertà di autodeterminarsi.

In entrambi i casi in questione, la Suprema Corte ha ritenuto che i provvedimenti di nomina di amministratore di sostegno per i ricorrenti siano stati emanati in violazione del diritto di autodeterminazione e di dignità dell’interessato e, pertanto, vengono annullati i provvedimenti con i quali erano stati rigettati i reclami avverso la misura.

Avv. Emanuela Foligno

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