La pensione di reversibilità, tra i vari soggetti beneficiari, può spettare anche al figlio fuori corso all’università? Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

La pensione di reversibilità del genitore defunto, come noto ha diversi soggetti beneficiari, ma tra questi non figura il figlio fuori corso all’Università.

Il figlio studente universitario è considerato a carico se in stato di bisogno e se il de cuius lo manteneva abitualmente.

Ora, per beneficiare della pensione di reversibilità durante il percorso universitario il figlio studente deve essere iscritto a corsi universitari, di specializzazione o perfezionamento legalmente riconosciuti. Tuttavia, egli non deve risultare fuori corso.

In ogni caso il diritto alla pensione di reversibilità si perde nel momento in cui viene meno lo status di studente universitario. Quindi quando si consegue la laure o comunque al compimento del 26º anno di età.

La pensione di reversibilità è riconosciuta ai superstiti del titolare del trattamento pensionistico, dopo la sua morte, se il de cuius era titolare di pensione diretta o questa era in corso di liquidazione. Laddove il defunto fosse stato al momento del decesso ancora lavoratore e avesse maturago determinati requisiti contributivi e assicurativi, ai superstiti spetta la pensione indiretta.

A chi spetta la pensione di reversibilità del defunto.

Oltre al coniuge, essa spetta anche ai figli ed equiparati:

  • gli adottivi e gli affiliati;
  • figli riconosciuti o dichiarati tali giudizialmente;
  • i non riconoscibili che percepivano il mantenimento o gli alimenti per sentenza ai sensi dell’art. 279 c.c.;
  • i non riconoscibili che in virtù della successione si sono visti riconoscere il diritto all’assegno vitalizio (artt. 580 e 594 cc);
  • nati da precedente matrimonio del coniuge del defunto;
  • i riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal coniuge del de cuius;
  • i minori affidati dagli organismi competenti;
  • nipoti minori, non affidati formalmente ma a carico;
  • i postumi, nati entro il 13° giorno dal decesso del padre.

Per percepire la pensione di reversibilità del genitore è necessario, tra i vari requisiti, risultare a suo carico.

A tal proposito, la circolare n. 185/2015 Inps ha dettato delle specifiche linee guida.

Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni, secondo Inps.

La prima è lo stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica. Ci si riferisce qui alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito eccetera.

La seconda condizione è il mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa. “Tale condizione – precisa la circolare – si desume dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto”.

In questo contesto assumono particolare rilievo la convivenza e la non convivenza.

La medesima circolare fa chiarezza anche sul caso in cui il figlio sia fuori corso. L’Inps definisce studenti coloro che “hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.”

Lo status di studente universitario, inoltre, è perfezionato “ai fini del riconoscimento o proroga del diritto alla pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età”.

Il figlio deve essere iscritto a:

  • università statali e non statali riconosciute;
  • scuole legalmente riconosciute con accesso mediante diploma conseguito dopo il completamento del secondo grado d’istruzione superiore;
  • corsi di livello universitario;
  • scuole di specializzazione o perfezionamento, corsi di perfezionamento, di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal TU approvato con RD n. 1592/1933.

Tuttavia, il diritto alla pensione di reversibilità è riconosciuto al figlio studente universitario solo se il decesso del titolare avviene nel periodo d’iscrizione a uno degli anni accademici del corso di laurea o di quello stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento.

Non solo.

“Realizza tale condizione (ovvero quella del diritto alla reversibilità) l’iscrizione classificata ” fuori corso ” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l’iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati. Il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.”

In buona sostanza, dunque, i periodi fuori corso non sono coperti dalla pensione di reversibilità, anche se lo studente non ha ancora 26 anni.

Infine, il diritto alla pensione spetta anche agli studenti superstiti che, dopo aver terminato o interrotto un corso di studi, si iscrivano ad altra facoltà o corso di laurea.

In questo caso, se uno o più anni del precedente corso sono riconosciuti utili ai fini di quello nuovo, la durata del nuovo corso si riduce di conseguenza.

 

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