Respinto il ricorso di una donna che invocava l’esimente dello stato di necessità a fronte della condanna per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica
Era stata condannata dai giudici del merito per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. La donna, nel ricorrere per cassazione, aveva dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione. In particolare, eccepiva l’insussistenza delle aggravanti contestate, in particolare quella del mezzo fraudolento, con conseguente improcedibilità del reato di furto semplice per difetto di querela. Inoltre, lamentava, tra l’altro, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del codice penale e il mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità.
La Cassazione, con la sentenza n. 5055/2020, ha ritenuto di rigettare il ricorso in quanto infondato ed in parte inammissibile.
Con riferimento alla contestata aggravante del mezzo fraudolento, gli Ermellini hanno chiarito che la nozione di frode è data dall’artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede. A sua volta, l’artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose. “Ebbene – specificano dal Palazzaccio – entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso ad un allacciamento abusivo, mediante cavo elettrico appositamente saldato”. Pertanto, nel caso in esame la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto integrata l’aggravante in questione.
Manifestamente infondate, secondo la Suprema Corte, anche le obiezioni relative alla causa di non punibilità invocata, in quanto “i limiti edittali di pena previsti per il reato contestato e ritenuto ostano all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.”, nonché quelle relative al mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità.
La situazione di indigenza descritta dalla ricorrente, infatti, come osservato dalla sentenza con la cui motivazione la stessa non si è confrontata, non integrava di per sé i presupposti per l’operatività dell’invocata esimente, tenuto conto dell’oggetto del reato in contestazione.
La redazione giuridica
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