C’è una chiara accettazione del rischio da parte del marito con HIV che ha rapporti non protetti con la moglie

E’ dolo eventuale quello del marito che affetto da HIV ha rapporti sessuali con la moglie senza alcun tipo di precauzione. Lo afferma la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 34139\2019.

Il signor****, affetto da HIV , contrae matrimonio con la signora**** , ignara di tale circostanza. A seguito dei rapporti sessuali tra i due la moglie viene contagiata. Si costituisce, dunque, come parte offesa nel procedimento penale a carico del marito, sostenendo che sul fatto che la sua sieropositività al virus dell’HIV dipendesse dal marito che l’aveva contagiata era aldilà di ogni ragionevole dubbio, essendo la stessa illibata al momento del matrimonio.

La difesa dell’imputato, di contro, riteneva impossibile che le sole dichiarazioni della moglie, da lei stessa riferite o dai sanitari che l’avevano in cura, potessero essere sufficienti a fugare il dubbio che quest’ultima avesse avuto rapporti prima del matrimonio e avesse contratto così il virus dell’HIV.

La Corte d’appello tuttavia rigettava le doglianze dell’imputato, il quale proponeva ricorso per Cassazione.

I giudici di legittimità, chiarito preliminarmente che le dichiarazioni della moglie potevano utilmente e legittimamente essere utilizzate, si concentravano sul problema dell’elemento soggettivo del reato; ovvero andavano a definire se si potesse parlare di dolo eventuale o colpa cosciente.

Anche a prescindere dall’intrinseca genericità delle obiezioni difensive (peraltro contraddittorie, giacchè invocare la colpa cosciente significa ammettere la consapevolezza del rischio, non prevenuto per imprudenza, insipienza o altro biasimevole motivo: v. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261104), le stesse – si legge nella pronuncia – risultano comunque prescindere del tutto dalla motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale. La sentenza, infatti, ha desunto il dolo dell’imputato, qualificato come eventuale, da una pluralità di elementi ritenuti convergenti nel dimostrare la consapevolezza da parte del C. di esporre la moglie al rischio di contagio. In tal senso si è evidenziato come egli fosse consapevole di aver contratto la malattia da molti anni e che ciononostante non aveva informato la persona offesa della circostanza, consumando con la stessa frequenti rapporti sessuali non protetti per un lungo periodo di tempo, implementando così la probabilità di trasmetterle il virus. I giudici dell’appello hanno poi valorizzato il comportamento tenuto dall’imputato dopo che la compagna scoprì di essere stata contagiata, nonchè le dichiarazioni della madre dello stesso, ritenuti elementi ulteriormente idonei a confermare la consapevolezza da parte del C. del rischio connesso al suo comportamento e della sua determinazione nel non rinunciarvi in ogni caso”.

E ancora: “La tenuta del descritto ragionamento probatorio è indiscutibile e deve anzi rilevarsi che, come questa Corte ha già sottolineato nel decidere casi analoghi (Sez. 5, n. 44712 del 17/09/2008, Dall’Olio e altro, Rv. 242610), deve ritenersi sufficiente a provare l’accettazione della probabilità dell’evento il fatto che l’imputato abbia agito nella piena consapevolezza di essere portatore del virus e ciononostante abbia ripetutamente consumato rapporti sessuali non protetti senza avvisare la partner del proprio stato”.

Da li il rigetto del ricorso dell’imputato.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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