Il caso di un infermiere che lamentava l’illecita diffusione, ad opera del datore, di taluni dati sanitari personali in una nota interna all’azienda

Con la sentenza n. 16560/2020 la Cassazione si è pronunciata sul caso di un infermiere in servizio presso un’azienda ospedaliera di Roma che si era rivolto al tribunale capitolino avverso la decisione negativa dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, alla quale si era rivolto per lamentare l’illecita diffusione , a opera del suo datore di lavoro, di taluni suoi dati sanitari.

Nello specifico l’operatore sanitario aveva rappresentato che la caposala del suo reparto aveva inviato una nota alla dirigente dell’ufficio infermieristico, alla coordinatrice del dipartimento di psichiatria e alla referente per le aree esterne, evidenziante l’opportunità che egli si sottoponesse a visita straordinaria presso il medico competente del servizio di prevenzione e protezione di medicina del lavoro, per “problemi di iperglicemia” e per la correlata periodica sottoposizione “a trattamenti di plasmaferesi in regime di Day-Hospital”.

Il Tribunale di Roma respingeva la domanda del ricorrente osservando che la notizia della patologia, nell’ambiente di lavoro, fosse stata già palesata ad alcuni colleghi dallo stesso infermiere.

Aggiungeva il giudice che la nota in questione non era una comunicazione destinata alla diffusione, bensì “una segnalazione di carattere interno rivolta ai diretti superiori della coordinatrice”, e che la ragione di fondo della medesima era da rinvenire “nella esigenza superiore di tutela della salute, dell’interessato prestatore di lavoro e dei terzi utenti del servizio”; infine, affermava che la tutela della riservatezza dovesse necessariamente affievolirsi in presenza di dati sanitari già divulgati dallo stesso interessato, essendo la condotta di pubblica ostensione di dati sensibili “una forma di consenso implicito al loro trattamento”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’operatore sanitario eccepiva che tanto “la normativa sulla riservatezza”, quanto “la giurisprudenza in materia” non distinguono “una comunicazione interna da una comunicazione esterna”; inoltre, a suo dire, “il giudice a quo non avrebbe valutato che il dato diffuso atteneva alla sfera di salute e a dati sensibili, la diffusione dei quali si sarebbe potuta ritenere lecita solo dinanzi a una norma di legge autorizzativa, e unicamente se a essa avesse dato corso un soggetto da ciò abilitato”. Sottolineava, poi, che “non solo il trattamento dei dati sensibili presuppone l’esistenza di una specifica norma di legge che ne autorizza i poteri, i limiti e le finalità, ma la persona che tratta i dati deve a sua volta essere legittimata da una nomina proveniente dal titolare del trattamento”.

E ancora, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la condotta legittimata dall’art. 82 del cod. privacy, non considerando che questa norma rende acquisibili i dati sanitari personali (in difetto di consenso) solo in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, e non anche in relazione a vicenda del tipo di quella in esame. Inoltre, avrebbe comunque disatteso i principi di necessità pertinenza e non eccedenza regolanti la materia, in relazione all’avvenuta specificazione della patologia del ricorrente, oltre alle terapie all’uopo somministrate: cosa non giustificata dal fatto che il ricorrente medesimo ne avesse parlato con i propri colleghi di lavoro; del pari il Collegio giudicante avrebbe violato il principio di indispensabilità, legittimando con la propria decisione la condotta della caposala che invece aveva “travalicato i limiti posti alla dignità della persona diffondendo dati, all’esterno del posto di lavoro (…)”, e comunque “senza (…) previo consenso”; infine non si sarebbe potuta giustificare la condotta dell’Azienda neppure a fronte dell’argomentazione del Garante basata sull’art. 5 dello statuto dei lavoratori, che consente al datore di lavoro di sottoporre a visita il lavoratore ma non rende necessario, nè pertinente, specificare le malattie dell’interessato e le terapie cui egli abbia a sottoporsi, o la trasmissione a uffici o a soggetti diversi dal medico competente.

i Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto  le doglianze inammissibili poiché riflettevano una ridondante critica di merito.

Il Tribunale di Roma aveva infatti motivatamente osservato che quella di cui si discute era una semplice comunicazione interna con fini di tutela della salute dello stesso lavoratore e dei terzi, in un ambito in cui, peraltro, le informazioni sensibili erano state già ampiamente diffuse dallo stesso soggetto interessato.

La motivazione è da correlare al fatto che l’Autorità garante aveva a sua volta inteso la nota diffusa come una richiesta interna, inoltrata ai superiori gerarchici dell’emittente. “Certamente – ha concluso il Supremo Collegio  – i dati personali, per non incorrere in sanzione, devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, oltre che raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; essi devono essere altresì pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità; tuttavia la ricostruzione della modalità di gestione del dato secondo i canoni di correttezza pertinenza e non eccedenza indicati dalla Sezioni unite di questa Corte (v. Cass. Sez. U n. 3033-11) sulla base di un orientamento peraltro largamente condiviso dalla giurisprudenza  – integra una questione di fatto; cosicché il motivo di ricorso, risolvendosi in un tentativo di sovvertimento della ricostruzione in fatto, anche per il tramite di considerazioni implicanti distinte e assertorie finalità ritorsive non riscontrate dalla sentenza, finisce con l’esorbitare dai noti confini del giudizio di legittimità”.

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