Il giudicato esterno nella responsabilità civile da malpractice medica

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Chiamata a giudizio è la Provincia Religiosa di S. Pietro – Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio, onde ottenerle la condanna al ristoro integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza di un episodio di malpractice medica occorso presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 19 settembre 2024, n. 25194).

L’azienda Ospedaliera chiama in causa, a titolo di garanzia, le società assicuratrici. Il Tribunale di Benevento, condanna la convenuta al risarcimento dei danni e accoglie, nei limiti della rispettiva quota contrattuale, la domanda di manleva spiegata nei confronti delle varie compagnie assicuratrici.

Tutte le società assicuratrici propongono appello e la Corte li accoglie, rigettando, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di garanzia dell’Azienda sanitaria, sul rilievo di precedenti giudicati esterni in ordine alla inoperatività delle polizze assicurative invocate.

Il ricorso in Cassazione

Ricorre per la cassazione della sentenza la Provincia Religiosa e la S.C. rigetta.

La Provincia Religiosa assume la tardiva proposizione della eccezione di giudicato esterno ad opera di Generali assicurazioni (siccome operata soltanto con la comparsa conclusionale depositata il 24 settembre 2019, e non già entro l’udienza di precisazione delle conclusioni tenuta il 25 giugno 2019, limite ultimo), nonché ad opera della Cattolica assicurazioni (in quanto avvenuta con le note di trattazione scritta del 18 giugno 2020, ovvero dopo la rimessione della causa sul ruolo), nonché il tardivo deposito delle sentenze indicate come giudicati esterni. Sostiene anche, complessivamente, la errata interpretazione del giudicato esterno.

Le censure non sono fondate. Pacifica la rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado, dell’esistenza di un giudicato esterno, la S.C. osserva come per effetto della rimessione sul ruolo disposta dalla Corte d’appello, la causa abbia subito una regressione alla fase di trattazione, con conseguente praticabilità di attività assertive ed asseverative ad opera delle parti. E tanto esclude la fondatezza del rilievo di tardività, perno dell’argomentazione di parte ricorrente.

A fondamento della decisione i Giudici di secondo grado hanno posto l’esistenza di distinti giudicati esterni relativi alla validità della clausola Claims made contenuta nei contratti intercorsi tra l’azienda sanitaria e le compagnie assicuratrici.

In particolare è stato affermato il giudicato esterno:

  • a) circa la polizza stipulata con la Generali, in forza della pronuncia della Corte d’appello di Napoli n. 4840/2016, della Cassazione n. 24645/2016 e ancora della Cassazione n. 21848/2019.
  • b) Quanto alla polizza stipulata con la Cattolica, in forza della pronuncia della Cassazione n. 8177/2020.

Ergo, la censura della Provincia Religiosa va a contestare la sussistenza dell’identità degli elementi costitutivi del giudicato unicamente (ed esclusivamente) con riguardo alla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 2016, e non muove alcuna critica alla identità (rispetto all’oggetto della controversia) delle fattispecie esaminate e decise dalle altre pronunce richiamate nella motivazione della sentenza e fondanti il dictum. Tanto giustifica l’inammissibilità del motivo.

Il ricorso viene complessivamente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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