Immissione nella carreggiata e sinistro stradale mortale

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immissione nella carreggiata

Considerato il lungo rettilineo e una visuale ampia e libera, non può ritenersi che il conducente del veicolo in procinto di svoltare non potesse percepire la presenza del motociclo (Tribunale di Milano, Sez. X, Sentenza n. 10122/2021 del 03/12/2021 RG n. 37646/2018)

La madre del motociclista deceduto cita a giudizio rispettivamente la conducente/proprietaria del veicolo e l’Assicurazione dello stesso chiedendo la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio. Espletata CTU cinematica la domanda viene ritenuta fondata. Sulla base della relazione di polizia stradale, della CTU cinematica e dell’intero compendio istruttorio, risulta provato che lo scontro tra i veicoli si è verificato allorquando l’autovettura, superata la linea di mezzeria, procedeva a una manovra di immissione nella carreggiata e contestualmente sopraggiungeva dalla corsia opposta il motoveicolo.

L’urto avveniva nella corsia di percorrenza del motoveicolo, come emerge anche dalla Consulenza Tecnica richiesta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale.

Pacifica, pertanto, la violazione da parte dell’autoveicolo della norma di cui all’art. 154 cod. strada secondo cui “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra , per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a)assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi ; I conducenti devono, altresì: […] b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo , salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza “.

Orbene, come emerge dalle fotografie prodotte in giudizio, si tratta di una strada rettilinea con ottima visuale; il giorno del sinistro, il tempo era sereno, la visibilità era buona e alle 18.15 del 21 settembre vi è ancora luce naturale.

Tali elementi sono sufficienti per imputare la responsabilità dell’evento all’autoveicolo e rilevare che lo stesso, accingendosi a svoltare a sinistra su un rettilineo con ampia visuale, non abbia usato la necessaria prudenza e non abbia conformato la propria condotta di guida alla necessità di evitare lo scontro con veicoli provenienti dal senso opposto di marcia.

Nella manovra di immissione nella carreggiata, la convenuta avrebbe dovuto sincerarsi con attenzione dei veicoli provenienti dal senso opposto e, se del caso, attendere il loro passaggio prima di svoltare; questo impone l’art. 154 C.d.S. nel pretendere che chi svolta si assicuri “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.

Poiché la strada aveva una buona visuale ed era un lungo rettilineo, è evidente che il motoveicolo, per quanto veloce procedesse, era certamente visibile alla convenuta, la quale avrebbe dovuto conformare la propria condotta di guida alla presenza del motociclo, valutandone posizione e distanza e, nel dubbio usando la massima prudenza prevista dall’art. 154 comma 3 lett. b ) C.d.S., attendendone il passaggio.

Il motociclo procedeva certamente a velocità elevata, velocità che il CTU ha stimato intorno ai 90 km/h, velocità che, seppur elevata, non è compatibile con un’impossibilità di percezione del motoveicolo.

Nello svoltare a sinistra su una strada rettilinea come quella ove è avvenuto il sinistro, un motoveicolo che sopraggiunge alla velocità di 90 km/h è certamente visibile e percepibile con l’impiego dell’ordinaria diligenza e dunque lo scontro è evitabile con l’impiego, da parte dell’utente che svolta a sinistra, dell’ordinaria prudenza, non occorrendo nemmeno la massima prudenza imposta dalla legge.

Ergo, ai fini dell’accertamento della civile responsabilità, la condotta della convenuta si configura come colposa.

Considerato il luogo del sinistro, con un lungo rettilineo e una visuale ampia e libera, non può ritenersi che il conducente di un autoveicolo in procinto di svoltare non potesse percepire la presenza del motociclo, o non potesse valutarne l ‘elevata velocità di marcia, sicché l ‘urto si configurerebbe come imprevedibile e inevitabile.

Ciò posto, viene affermata anche una corresponsabilità del motociclista, che procedeva a velocità superiore al limite (70 km/h), in violazione dell’art. 142 C.d.S., nella misura del 20%.

All’attrice, viene riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese funerarie.

Per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale considera la convivenza, l’età della vittima (35 anni) e l’assenza di altri figli o familiari, essendo l’attrice vedova.

Per tale voce di danno viene liquidato l’importo di euro 320.000,00, poi decurtato della percentuale di concorso di colpa del 20%.

Sul punto il Giudice sottolinea, richiamando la pronunzia della Corte di Cassazione n. 10579 del 2021, secondo cui “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione del le circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella “, che di tale principio non possa farsi diretta e immediata applicazione, in quanto la Suprema Corte pare riferirsi ad una tabella ideale e dotata di determinati requisiti che, però, non viene concretamente individuata.

Le spese di lite tra attrice e convenuti vengono compensate per 1/4 per soccombenza reciproca, alla luce del riconosciuto concorso di colpa e del rigetto della domanda di danno da lucro cessante e di danno biologico, e sono poste a carico dei convenuti per i residui 3/4.

Avv. Emanuela Foligno

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