Nessuna prova è stata fornita sul fatto che la caduta nel parcheggio del centro commerciale fosse imputabile alla cattiva manutenzione della pavimentazione, né del nesso di causalità tra il bene in custodia e l’evento danno (Tribunale di Milano, Sez. X, Sentenza n. 10120/2021 del 03/12/2021-RG n. 63113/2019)

Con atto di citazione la danneggiata conveniva in giudizio la società proprietaria del centro commerciale onde ottenere il ristoro dei danni patiti a causa della caduta provocata dall’ammaloramento della pavimentazione del parcheggio dell’esercizio commerciale.

A seguito del sinistro la donna veniva sottoposta ad intervento del 24 aprile 2017 per riduzione e sintesi con fili di Kirschner e cerchiaggio metallico dinamico secondo Zuggurtung e del 12 marzo 2018 di rimozione dei mezzi di sintesi.

Parte attrice afferma che in data 28 aprile 2017 a ore 14.00 circa, in Corsico percorreva a piedi il parcheggio antistante l’esercizio commerciale di proprietà della Società convenuta, mentre l’immobile è di proprietà di altra società, a causa della pavimentazione dissestata rovinava per terra .

Uno dei testi ha confermato che la pavimentazione dell’area scoperta antistante il negozio è formata da masselli autobloccanti, ma ha negato la presenza di buche e rotture.

Altro teste ha confermato che il parcheggio antistante l’esercizio commerciale condotto dalla convenuta è destinato ai clienti e alla movimentazione dei mezzi per il rifornimento della merce e che la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell’immobile locato, come anche l’area di parcheggio a loro servizio, è di competenza della conduttrice convenuta ad esclusione del tetto in caso di infiltrazioni, come previsto dal contratto di locazione.

In definitiva, nessuno ha assistito alla caduta nel parcheggio del centro commerciale.

Dalla documentazione allegata e dalla fase istruttoria non è emersa la causa della caduta dell’attrice, l’unica circostanza eccepita è la pavimentazione dissestata dei luoghi teatro del sinistro.

Tale circostanza non è sufficiente a supportare le domande svolte, l’attrice avrebbe dovuto provare il punto esatto della caduta, circostanza questa neppure capitolata, nonché le modalità della caduta.

In altri termini non è stato allegato se la caduta veniva causata da una scivolata, da una perdita d’equilibrio, dalla presenza di una buca, di un dislivello tra gli autobloccanti, ciò ha reso impossibile verificare l’astratta idoneità della pavimentazione a costituire una situazione di pericolo imprevedibile e non evitabile con l’ordinaria diligenza.

Inoltre, la situazione dei luoghi era ben conosciuta dall’attrice la quale, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di recarsi presso l’esercizio commerciale in media una volta al mese da circa 10 anni per comprare il cibo al proprio cane.

Sul punto, non coglie nel segno quanto affermato dalla danneggiata circa la cattiva manutenzione della pavimentazione e l’intervento di riparazione effettuato successivamente al sinistro.

Nessuna prova è stata fornita sul fatto che la caduta fosse imputabile alla cattiva manutenzione della pavimentazione, né del nesso di causalità tra il bene in custodia e l’evento danno.

Ad ogni modo, la domanda dell’attrice non viene accolta in considerazione della conoscenza dei luoghi e rilevato che al momento del sinistro la visibilità era buona e vi era luce naturale e che non vi era alcun manufatto, od ostacolo, che le impedisse di vedere dove camminare.

Conseguentemente, il nesso causale tra l’evento e la pavimentazione dissestata eccepita sarebbe del tutto interrotto dalla condotta imperita e imprudente dell’attrice, causa assorbente ed esclusiva della caduta.

La domanda viene respinta e le spese seguono la soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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