Il conduttore è sempre responsabile (nei riguardi del locatore) dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa

La vicenda

L’attrice aveva concesso in locazione un immobile di sua proprietà alla convenuta, la quale saltuariamente concedeva l’uso del bene a una cartomante, per lo svolgimento della propria attività.

Nel 2010, all’interno dell’appartamento divampò un incendio, probabilmente causato dal difettoso funzionamento di una macchina del caffè attaccata alla spina e lasciata accesa.

La locatrice citò allora in giudizio la conduttrice e la cartomante presente nell’abitazione al momento dell’incendio.

La corte d’appello confermò la qualificazione del fatto operata dal giudice di primo grado, in ordine alla responsabilità della conduttrice in ragione dell’art. 1588 c.c., e quella della occupante in ragione dell’art. 2051 c.c., condannandole a corrispondere alla locatrice la somma complessiva di 12.318,00 Euro.

Il ricorso per Cassazione

L’occupante propose ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 2051 c.c. , non potendo ella ritenersi custode del bene, per via della temporanea e saltuaria disponibilità che ne aveva, su concessione della conduttrice.

Ebbene, il motivo è stato accolto.

La tesi sostenuta dalla corte di merito era infatti errata e aveva condotto alla erronea attribuzione di una responsabilità in capo alla ricorrente, che invece doveva dirsene estranea.

L’art. 2051 c.c. attiene ai danni che la cosa provoca ai terzi, per difetto di custodia; invece si applica l’art. 1588 c.c. quando i danni sono provocati alla cosa ad opera di chi la detiene (Cass. 15721 / 2015).

La decisione

È dunque da escludersi, in primo luogo, che l’occupante dell’immobile cui il conduttore abbia concesso l’uso momentaneo o anche continuativo della cosa locata, possa rispondere nei confronti del locatore, se la cosa subisce un incendio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., posto che, come detto, tale norma attiene esclusivamente ai danni causati dalla cosa ai terzi e non già a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa.

La corte di merito avrebbe pertanto dovuto applicare alla fattispecie in esame l’art. 1588 c.c., che al comma secondo rende il conduttore responsabile (nei riguardi del locatore) dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa, essendo ad esso imputabile la scelta di consentire l’uso della cosa a terzi (Cassazione 12706/2015; Cass. 19185/2003).

La redazione giuridica

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