La verificazione del sinistro è sprovvista di riscontri probatori di natura documentale, non essendo intervenute, sul luogo dell’incidente, le autorità preposte alla rilevazione degli incidenti stradali né le autorità sanitarie (Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 689/2021 pubbl. il 30/11/2021 RG n. 414/2017)
Con atto di citazione la parte attrice ha agito in giudizio per ottenere la condanna delle controparti al risarcimento del danno patito in conseguenza della verificazione del sinistro stradale che lo aveva coinvolto in data 31.10.2013.
L’attore ha dedotto di essersi trovato, in quelle circostanze di tempo e di luogo, in qualità di trasportato, a bordo dell’autoveicolo Citroen XB allorché quest’ultimo aveva, a causa del fondo stradale compromesso, perso il controllo del mezzo nei pressi di una curva ed era finito nella scarpata adiacente, per poi ribaltarsi più volte.
Il sinistro era da ascrivere la responsabilità esclusiva del conducente della Citroen.
L’attore riportava gravi lesioni dalle quali era derivato un pregiudizio non patrimoniale quantificato in EUR 41.770,00, oltre a rivalutazione e interessi.
Si è costituita in giudizio la Compagnia di assicurazione, contestando la verificazione del sinistro, eccependo che il medesimo si sarebbe verificato in una data diversa da quella indicata dall’attore; che l’attore non sarebbe stato presente a bordo dell’autoveicolo incidentato; che l’attore avrebbe riportato, in data 18.10.2010 e all’esito di un diverso incidente stradale, pregiudizi all’integrità fisica analoghi a quelli per cui aveva chiesto il risarcimento con la domanda spiegata in giudizio; che, in ogni caso, non era stata fornita la prova del pregiudizio, quantificato in maniera sproporzionata rispetto all’effettiva entità dello stesso .
Il Tribunale ritiene la domanda infondata.
Dal quadro probatorio complessivo del giudizio viene escluso che il sinistro si sia verificato secondo le modalità specificate dall’attore.
La verifica zione del sinistro è sprovvista di riscontri probatori di natura documentale, non essendo intervenute, sul luogo dell’incidente, le autorità preposte alla rilevazione degli incidenti stradali né le autorità sanitarie.
La Compagnia contesta che il sinistro stradale si fosse verificato nella data indicata dall’attore, sostenendo, in particolare, che il medesimo si fosse -invece – verificato in data 23.8.2013 e che l’attore non fosse a bordo dell’autoveicolo incidentato.
In merito alla data del sinistro, viene ritenuto che lo stesso si sia verificato nella data indicata dalla convenuta, come riferito dai testi.
Del pari non risultano decisivi, ai fini della dimostrazione della verificazione dell’incidente stradale in data 31.10.2013 , gli esiti dell’interrogatorio formale reso dal convenuto contumace : l’interrogatorio non ha provocato la confessione giudiziale, non essendo stato incentrato su fatti sfavorevoli all’interrogato e favorevoli alla controparte; dell’attendibilità dell’interrogato è, peraltro, dato dubitare, in considerazione del rapporto di parentela tra il medesimo e l’attore (figlio -padre).
Indimostrata è, poi, anche la presenza dell’attore, in qualità di trasportato, all’interno del veicolo Citroen: l’unico teste di parte attrice, pur avendo riferito che a bordo dell’autoveicolo erano presenti tre persone, non ha specificato se una di quelle persone fosse proprio l’attore.
Infine la documentazione medica, prodotta dall’attore a corredo dell’atto introduttivo, non contiene elementi dimostrativi delle tesi attoree formulate con riguardo all’esistenza dell’incidente stradale e al coinvolgimento nell’incidente dell’attore, in qualità di terzo trasportato a bordo dell’autoveicolo Citroen XB.
Il compendio delle risultanze probatorie così delineato esclude la fondatezza della domanda attorea.
La domanda viene respinta e le spese di lite seguono la soccombenza dell’attore.
Avv. Emanuela Foligno
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