Infortunio dei soci lavoratori e pagamento polizza assicurativa

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infortunio dei soci lavoratori e polizza assicurativa della società

Infortunio dei soci lavoratori e pagamento diretto della polizza assicurativa della società datrice (Cassazione civile, sez. III, 09/05/2022, n.14550).

Infortunio dei soci lavoratori e polizza danni infortuni stipulata dalla società datrice: la questione al vaglio della Suprema Corte riguarda l’interpretazione del contratto di assicurazione come un contratto stipulato dall’Impresa datrice ma per conto dei lavoratori che, pertanto, devono essere ritenuti i diretti beneficiari della polizza.

L’impresa Edile ha stipulato una polizza assicurativa privata al fine di coprire i danni in caso di infortunio dei soci lavoratori, questa polizza era stata stipulata a favore della società medesima la quale, in tal modo, mirava a restare indenne dei danni conseguenti all’assenza del lavoratore per infortunio.

Inizialmente, avveniva infortunio dei soci lavoratori, due soci, e in conseguenza di tali infortuni, l’Assicurazione ha corrisposto l’indennizzo risultante dal contratto, che, secondo la prospettazione della società, è stato incassato non dai soci infortunati, ma dalla società medesima, in ragione di quanto previsto dalla polizza.

In occasione del terzo infortunio, controricorrente in Cassazione, costui avrebbe preteso il pagamento diretto della somma in proprio favore, più precisamente, al momento del recesso del socio, costui avrebbe riconosciuto un debito verso la società di 29.179,57 Euro, per il pagamento del quale l’impresa ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Ravenna.

L’uomo ha proposto opposizione ed ha spiegato domanda riconvenzionale; chiedendo la compensazione tra questo suo debito e il credito di 52.531,15 Euro che gli era dovuto a seguito dell’infortunio in base alla polizza in questione, somma che invece sarebbe stata incamerata dall’impresa in base alla tesi, che l’assicurazione era nell’interesse di quest’ultima anziché nell’interesse dei soci.

Il Tribunale di Ravenna ha accolto l’opposizione ed ha anche accolto la domanda riconvenzionale del socio lavoratore, interpretando il contratto di assicurazione come un contratto stipulato, si, dall’impresa ma per conto dei lavoratori, che dunque dovevano ritenersi i diretti beneficiari della polizza.

Nei medesimi termini si è espressa la Corte di appello di Bologna, la quale peraltro ha ritenuto questa come l’unica interpretazione possibile del contratto di assicurazione, pena la sua nullità dovuta al fatto che, altrimenti, il contratto sarebbe stato privo di causa, o meglio caratterizzato da un ingiusto arricchimento.

L’Impresa edile ricorre in Cassazione lamentando inadeguata motivazione sulla domanda riconvenzionale volta ad affermare che la compensazione non era possibile in ragione della natura incerta del credito opposto in compensazione; errata interpretazione del contratto inteso come una assicurazione a vantaggio dell’infortunio dei soci lavoratori, anziché a vantaggio della Impresa.

In sostanza, a fronte della domanda riconvenzionale del socio di compensare il suo debito verso l’impresa, con il suo credito derivante dal contratto di assicurazione, l’impresa aveva eccepito che tale compensazione non era possibile perché il credito preteso dalla controparte, e di cui quest’ultima chiedeva la compensazione con il proprio debito, era contestato e dunque non poteva dirsi certo.

Sempre secondo l’Impresa ricorrente, la clausola con la quale i soci convenivano che – l’importo fosse liquidato alla impresa medesima, otre alla clausola nella quale era evidentemente detto che la polizza era stipulata dal contraente, cioè dall’impresa, “per coprirsi nei limiti e alle condizioni convenute del danno economico che ad essa potesse derivare da infortunio dei soci lavoratori assicurati”.

I motivi sono fondati.

Una cosa è l’interpretazione del contratto, ossia la ricostruzione della volontà delle parti, attività che si risolve in un giudizio di fatto riservato al Giudice di merito e non censurabile in Cassazione, altra cosa è invece la qualificazione di tale volontà delle parti, ossia la sua riconduzione ad un tipo legale o la qualificazione in termini di contratto atipico, che invece è giudizio censurabile in sede di legittimità.

In questo caso, la censura denuncia un difetto di qualificazione del contratto, anziché di interpretazione della volontà dei contraenti, poiché con esso si intende l’assicurazione come a favore dello stipulante anziché del terzo, ossia un contratto in cui il contraente, in questo caso l’impresa, stipula nell’interesse e per conto proprio, anziché dei lavoratori.

E’ errata la tesi sostenuta dalla Corte di Appello secondo cui sarebbe nullo un contratto in cui l’impresa garantisce se stessa in caso di infortunio dei soci lavoratori, e ciò in quanto essa si arricchirebbe in modo ingiustificato, traendo il premio assicurativo dal danno altrui.

La tesi della Corte di Appello è contraddetta dal tenore letterale della polizza, nella quale è previsto che l’impresa stipula “per coprirsi nei limiti e alle condizioni convenute del danno economico che ad essa potesse derivare da infortunio subito dalle persone assicurate”.

L’assicurazione è nell’interesse della impresa, per danni derivanti da infortunio dei soci lavoratori, ipotesi rispondente ad un interesse della assicurazione, e non affetta da nullità, come erroneamente ritenuto dai Giudici di appello.

In sostanza, il tenore letterale delle clausole indica nell’impresa la beneficiaria dell’assicurazione e la Corte di Appello non ha addotto per contro alcun altro criterio ermeneutico con cui smentire il dato letterale ed in base a cui proporre una diversa interpretazione.

Per tali ragioni vengono accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la decisione viene cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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