L’INAIL non riconosce al lavoratore l’indennizzo poiché l’infortunio in itinere è stato causato da guida in stato di ebbrezza. Il lavoratore intenta causa e il Tribunale di Modena rigetta la sua domanda nei confronti dell’INAIL, volta a far accertare e dichiarare la natura indennizzabile dell’evento occorsogli, come infortunio in itinere.
Il Tribunale ha rilevato che il giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto materiale (guida sotto l’influenza dell’alcool) aveva rilevanza nel giudizio civile. In ogni caso, era ravvisabile il rischio elettivo escludente il diritto all’indennizzo, ex art. 12 del D.Lgs. n. 38/00, attese le risultanze del certificato delle analisi ematiche ed anche i plurimi elementi indiziari convergenti (alitosi alcolica e modalità del sinistro) ricavabili dalla documentazione in atti.
La Corte d’appello di Bologna ha confermato il primo grado e il lavoratore si rivolge alla Corte di Cassazione.
L’intervento della Cassazione
Il lavoratore sostiene che erroneamente la Corte aveva ritenuto utilizzabile nel giudizio civile le risultanze delle analisi del sangue senza il suo consenso e al di fuori del contraddittorio, essendo limitata la loro utilizzabilità all’accertamento della responsabilità penale, ai sensi degli artt. 186 e 187 del CdS. Sostiene, inoltre, che non sarebbero state vagliate le ragioni di inattendibilità delle analisi del sangue, con riferimento sia alla metodologia che alle risultanze ottenute.
La Cassazione respinge integralmente (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, 5 novembre 2024, n. 28377). Innanzitutto il ricorrente non riporta e non “localizza” il referto delle analisi del sangue svolto qualche ora dopo l’infortunio e neppure riporta la sentenza penale di primo grado che lo riteneva responsabile per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, le doglianze sono rivolte alla valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello al fine dell’accertamento dei requisiti per riconoscere, o meno, il diritto alle prestazioni assicurative. In particolare, il ricorrente censura la valutazione degli accertamenti effettuati in sede penale, di cui il Giudice civile, nell’autonomia del proprio giudizio, poteva tenere conto, ripercorrendone lo stesso iter argomentativo,
La Corte bolognese ha accertato correttamenteche l’abuso di alcool aveva integrato un aggravamento del rischio, talmente esorbitante dalle finalità di tutela dall’infortunio, da risultare idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.
Per quanto concerne la metodologia e la attendibilità scientifica delle analisi del sangue, la deposizione testimoniale della dirigente dell’Asl, la quale aveva sovrinteso all’esame, aveva precisato che era stato eseguito per fini diagnostici, nel rispetto del protocollo vigente nella struttura sanitaria.
Avv. Emanuela Foligno






