Il datore contesta la compressione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) destro, non ritenendo tale lesione in nesso causale con l’infortunio sul lavoro per cui è causa (Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1060/2020 del 22 dicembre 2021)

Il datore propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, che dopo avere esperito CTU Medico-legale sulla lavoratrice, ne accoglieva parzialmente le domande e accertava il diritto alle relative prestazioni previdenziali conseguenti all’infortunio sul lavoro.

In particolare, il datore censura la sentenza di primo grado per nullità della CTU Medico-Legale per mancanza di contraddittorio ed erroneità degli esiti.

Viene evidenziato che il CTU depositava l’elaborato senza attendere la scadenza dei termini assegnati alle parti per la formulazione di eventuali osservazioni critiche. E, comunque, anche se il Tribunale successivamente concedeva nuovi termini per sanare l’irregolarità e consentire anche al CTP di inoltrare le proprie osservazioni, le risposte del CTU ai rilievi del CTP non risultavano soddisfacenti.

Ed infatti, quanto al merito dell’accertamento peritale, viene posta una rilettura da parte dello Specialista radiologo della RNM del ginocchio e della caviglia dx a cui la lavoratrice si sottoponeva il 13.05.16 – che non evidenziava lesioni osteoarticolari e muscolo tendinee tali da poter giustificare la insorgenza di fenomeni causativi di compressione dello Spe alla testa del perone- viceversa accertati dal CTU e ritenuti, inspiegabilmente, in nesso di causa con l’infortunio.

La Corte ritiene l’appello infondato.

In primo luogo viene respinta la censura di nullità della CTU svolta in primo grado, posto che l’iniziale violazione del contraddittorio verificatasi con il deposito dell’elaborato peritale prima che i CTP potessero formulare le proprie osservazioni critiche è stata sanata tramite assegnazione, da parte del Tribunale, di nuovi termini per la trasmissione al CTU dei rilievi delle parti e dei loro CTP.

Egualmente respinte le censure inerenti l’erroneità delle conclusioni cui il CTU è giunto e che sono state condivise e recepite dal Tribunale nella decisione impugnata.

Preliminarmente viene osservato che l’infortunata, collaboratrice scolastica, dovendo provvedere alla pulizia di un’aula ed entrando in detto locale inciampava in una piastrella di linoleum e cadeva colpendo con il viso il carrello per le pulizie e che rialzatasi, scivolava nuovamente sul pavimento bagnato.

In conseguenza dell’incidente la lavoratrice riportava contusione piramide nasale e mento, contusione braccio sinistro e trauma distorsivo caviglia destra, abrasione ginocchio destro.

Il datore di lavoro contesta che la lavoratrice abbia riportato compressione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) destro, non ritenendo la lesione in nesso causale con l’infortunio per cui è causa.

In particolare, non viene ritenuto compatibile con la sussistenza del nesso causale il lasso di tempo decorso tra infortunio e manifestazione della compressione del nervo SPE, come strumentalmente accertata solo a distanza di un intervallo di tempo eccessivo.

La Corte d’Appello reputa, invece, del tutto convincenti le conclusioni del CTU, motivate avendo riguardo alla natura del trauma subito come documentate, innanzitutto, dal referto di Pronto Soccorso.

Nella CTU si legge: “la caduta a terra della signora avvenuta in data 23.03.2016, determinò multiple contusioni, interessanti nello specifico il capo, il rachide cervicale, la spalla sx e l’arto inferiore dx, nella fattispecie al ginocchio ed alla caviglia. Mentre per gran parte delle lesioni succitate non sono esitate menomazioni ad esse conseguenti, la caviglia dx, sede di una contusione -distorsione, necessitò immediata immobilizzazione e deambulazione protetta. Una ecografia eseguita nel maggio dimostrava in effetti una disomogeneità a carico del legamento peroneo -astragalico anteriore e versamento sinoviale peri e sotto malleolare interno ed esterno (… ) Per quanto concerne la problematica neurologica avvertita dalla Paziente, la stessa consiste in una sofferenza neurogena del nervo sciatico popliteo esterno dx. Al proposito giova ricordare che la distorsione di caviglia (… ) può essere associata ad una lesione di natura contusiva della membrana interossea, struttura fibrosa che si trova in prossimità del canale fibulare (sede in cui decorre il nervo SPE) e che collega tibia e perone. L’analisi della documentazione di Pronto Soccorso del 23.03.2016 evidenziava, in effetti, una abrasione al ginocchio destro, quest’ultima attestante, quindi, un fatto contusivo avvenuto nella sede in questione. Un ematoma organizzato è da intendersi sotteso alla obiettivata abrasione tegumentaria, essendo quest’ultima, di fatto, una lesione di tipo contusivo del ginocchio in tale sede. L’ematoma suddetto, dovuto ad una lesione della membrana interossea, può di fatto determinare una compressione estrinseca del nervo nel tratto che decorre al ginocchio, causandone quindi la sofferenza neurologica. La latenza della estrinsecazione del disturbo deriva dalla progressiva compromissione del nervo, che quindi si è poi palesato sintomatologicamente in un tempo successivo all’evento traumatico. In effetti, la perizianda affermava in ogni caso di avere accusato un dolore costante alla gamba, associato a parestesie, fatto, questo, del tutto coerente con la lesione neurologica comprovata; inoltre, si ricorda che alla stessa gamba si verificò la coesistente distorsione di caviglia, con successiva immobilizzazione, che di fatto può avere mascherato il difetto nervoso incipiente. Del resto, l’intervento chirurgico eseguito metteva in luce la necessità di decompressione del nervo SPE dalle strutture circostanti, con tutta probabilità esiti fibrotici derivanti dall’ematoma organizzato in tale sede”.

Per contro, il CTP si è limitato ad affermare l’indimostrata necessità per il CTU di valersi di un esperto in ortopedia e in neurochirurgia per la valutazione del nesso causale di cui si discute, ed a contestare genericamente la correttezza delle argomentazioni del CTU, asseritamente basate su presupposti sprovvisti di riscontro strumentale (circostanza questa, contraddetta, quanto all’ematoma al ginocchio, dal referto di PS e, quanto alla compressione del nervo SPE, dalla cartella clinica di intervento chirurgico).

Per tali ragioni la Corte d’Appello respinge il gravame e conferma la sentenza impugnata condannando l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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