La conoscenza della strada esclude la responsabilità del custode

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Non è errato superare la presunzione di responsabilità del custode facendo leva su presunzioni semplici: nel caso di specie la conoscenza della strada da parte del danneggiato, residente poco distante dal luogo del sinistro, è stata giudicata circostanza idonea ad integrare il concorso di colpa nella causazione del sinistro

La vicenda

L’attore convenne in giudizio il comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi allorquando, mentre percorreva alla guida del proprio ciclomotore una via cittadina, perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca esistente sul manto stradale che era ricoperta da ciglio erboso; così andava a cadere su un’autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia, riportando danni al mezzo nonché lesioni personali.

Il giudice di primo grado rigettò la domanda, non ravvisando alcuna responsabilità in capo alla P.A.

La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannò il Comune al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di 7.580,00 euro oltre interessi in favore del danneggiato.

I giudici della Corte territoriale, avevano ravvisato la condotta colposa del comune, che non aveva presegnalato la presenza di buche sulla carreggiata. Ciò aveva assunto efficacia causale concorrente al 50% con il comportamento imprudente dello stesso attore il quale, in presenza di buche non visibili e di cui comunque lo stesso doveva essere a conoscenza in quanto residente poco distante dal luogo del sinistro, avrebbe dovuto tenere una guida attenta e percorrere quel tratto di strada e procedere ad andatura moderata.

Il ricorso per Cassazione

Per la cassazione della sentenza il danneggiato ha proposto ricorso, lamentando – tra gli altri motivi – la violazione delle norme civilistiche in materia di responsabilità del custode e onere della prova.

In particolare, il ricorrente lamentava il fatto che la corte territoriale avesse ravvisato nella sua condotta di guida una efficacia concorrente nella causazione del danno pari a quella della P.A., attribuendo rilievo a circostanze non positivamente provate dal Comune (disattenzione nella guida ed andatura non moderata) e superando una presunzione di responsabilità (quella posta dall’art. 2051 c.c.) con il ricorso non ad una prova positiva ma al processo presuntivo (“peraltro – a sua detta – operando una valutazione non corretta degli elementi noti, e cioè del dissesto della strada e della residenza del ricorrente nella zona, per ritenere provata la circostanza ignorata, e cioè la conoscenza della strada da parte di quest’ultimo e quindi il concorso del medesimo nella causazione del sinistro”).

La decisione

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 31450/2019) ha rigettato il motivo, affermando “che è ben possibile superare la presunzione di responsabilità del custode anche facendo leva su presunzioni semplici.”

Come già precisato in diversi arresti giurisprudenziali “la presunzione di responsabilità del custode costituisce una presunzione non assoluta e pertanto, rientra nella valutazione di competenza del giudice di merito lo stabilire se le risultanze di causa siano state tali da consentirne eventualmente il superamento; ed a tale conclusione detto giudice può pervenire anche facendo leva su presunzioni semplici, ossia su argomenti di carattere logico, in ordine ai quali la verifica di legittimità esercitata dalla Corte di Cassazione non può andare oltre i limiti del vizio motivazionale di cui alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c”.

Insomma, il ricorso è stato rigettato e confermato il giudizio della corte territoriale.

Avv. Sabrina Caporale

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