Lavoratore precipita dall’escavatore, accertato il concorso colposo del datore di lavoro

0
escavatore

In relazione ad un infortunio che aveva provocato la morte del lavoratore, agivano in giudizio la vedova e la figlia, chiedendo il risarcimento dei danni alla società proprietaria dell’escavatore. Nel giudizio furono chiamati in causa l’Inail e la assicurazione della società.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Chiavari rigettava la domanda. La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1164/2016, riformava la decisione di primo grado, accertando un concorso colposo del 50% a carico del proprietario dell’escavatore (nel frattempo deceduto) e condannando gli eredi dello stesso al risarcimento dei danni in favore dei due eredi della vittima e al pagamento di oltre 21.000 euro in favore dell’Inail.

Con sentenza n. 6230/2019, la Corte di Cassazione, rigettato per il resto il ricorso degli eredi del proprietario dell’escavatore, accolse la seconda censura del nono motivo (in punto di spese di lite), cassando in relazione e rimettendo alla Corte di rinvio di “provvedere all’opportuna riduzione della misura della condanna alle spese per i gradi di merito, visto che essa è stata complessivamente determinata tenendo conto anche delle parti processuali rispetto alle quali i ricorrenti non sono risultati soccombenti”.

Con decisione n. 1129/2022, la Corte di Appello di Genova, provvedendo in sede di rinvio, ha riformato parzialmente la propria sentenza n. 1164/2016 eliminando la condanna dei due proprietari dell’escavatore alla refusione delle spese di primo e secondo grado in favore della UnipolSai. Ha inoltre condannato i medesimi, pro quota ereditaria, a rifondere le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio sia alle originarie attrici che all’Inail.

Il secondo ricorso in Cassazione

I due soccombenti impugnano anche questa decisione in Cassazione. Censurano la sentenza per non avere riliquidato le spese del giudizio di primo e secondo grado nei confronti di tutte le parti; assumono che “l’avvenuta cassazione della sentenza, indipendentemente che sia avvenuto in accoglimento di uno o di più motivi tra quelli proposti dal ricorrente, comporta il suo definitivo e totale annullamento con la conseguenza che è un non senso giuridico sostenere che la sentenza cassata sarebbe sopravvissuta relativamente alla condanna alle spese contenuta nella sentenza stessa nei confronti di alcune o di tutte le parti”; e ciò in quanto, “in presenza di annullamento ancorché parziale da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello, nessun giudicato può ritenersi formato e sopravvivere relativamente alla statuizione concernente le spese poiché la regolazione delle spese stesse è compito esclusivo del giudice davanti al quale la causa viene definita complessivamente”.

La censura è infondata e non tiene conto del dictum della pronuncia di Cassazione sopra citata che accoglieva il nono motivo limitatamente alla parte in cui erano state poste a loro carico le spese della società e della assicurazione e, conseguentemente, disponeva che la Corte di rinvio operasse una “riduzione” delle spese in riferimento alle due parti rispetto alle quali difettava una soccombenza; con l’ovvia conseguenza – correttamente evidenziata dalla Corte di rinvio – che la Cassazione non incideva sulla liquidazione delle spese concernenti le altre parti, che rimaneva coperta da giudicato interno.

Il ricorso viene rigettato (Cassazione Civile, sez. III, 04/03/2024, n.5692).

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui