Lesione cuffia dei rotatori. Non viene effettuato nessun esame obiettivo dell’articolazione scapolo omerale di destra, onde escludere una lesione tendinea compatibile con il trauma subito (Tribunale di Lecce, I Sez. civile, Sentenza n. 849/2021 del 24/03/2021 – RG n. 11792/2016).

Lesione cuffia dei rotatori. Il paziente cita a giudizio l’ASL onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’omessa tempestiva diagnosi di lesione cuffia dei rotatori inveterata della spalla destra a seguito del ricovero avvenuto il 9.3.2009.

Il paziente ha posto a fondamento dell’azione risarcitoria l’omessa tempestiva diagnosi della lesione cuffia dei rotatori inveterata della spalla destra, a causa della quale ha subito un intervento chirurgico tardivo e comunque non risolutivo delle lesioni subite.

Le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio, impongono al paziente di dimostrare il peggioramento del proprio stato di salute in conseguenza della condotta colposa dei medici che lo ebbero in cura.

Dalla documentazione clinica prodotta risulta che il paziente si recava in ospedale il 9.03.2009 a seguito di una caduta e veniva sottoposto a visita ortopedica, conclusasi con la diagnosi di “contusione della spalla destra e frattura epifisaria distale radio destro”. Non veniva effettuato nessun esame obiettivo dell’articolazione scapolo omerale di destra, atto ad evidenziare, oppure a sospettare, una eventuale lesione tendinea verosimilmente compatibile con il trauma subito, anche in assenza di lesioni ossee evidenziate dall’esecuzione delle radiografie.

Al riguardo i CTU hanno segnalato: ” Solo in data 08.5.2009 a distanza di 2 mesi dal trauma, una radiografia di controllo dell’articolazione scapolo-omerale destra metteva in evidenza una “lieve irregolarità della grande tuberosità dell’omero con sospetto piccolo distacco periostale” a cui seguiva in data 11.5.2009 la richiesta da parte dello specialista ortopedico di un esame RM della spalla destra su sospetto di lesione del tendine sovraspinoso posttraumatico conseguente alla valutazione di un esame ecografico muscolo -tendineo effettuato in data 04.5.2009 “, giungendo alla conclusione, assolutamente condivisibile in quanto immune da vizi logici o evidenti carenze tecniche, che le lesioni, ovvero quella completa del tendine sovraspinato e quella parziale del sottospinato, sono andate verosimilmente aggravandosi nel corso dei mesi, concretizzandosi in quella lesione massima della cuffia dei rotatori evidenziata nel corso dell’intervento chirurgico effettuato in data 24.9.2009. La diagnosi precoce di tale patologia avrebbe comunque richiesto, si un intervento chirurgico ma meno complesso di quello effettuato, consistente nel solo reinserimento del tendine in assenza di accorciamenti del ventre muscolare ed interessamento massivo della cuffia. Da tanto consegue che la causa dell’aggravamento della patologia a carico della spalla destra è da attribuire al ritardo diagnostico colpevole dei sanitari della struttura convenuta.”

Il Tribunale, pertanto, ritiene accertata la responsabilità colposa omissiva dell’Asl, riguardo alla lesione cuffia dei rotatori e tardivo intervento, e il danno permanente subito – come accertato dal CTU – viene liquidato nella misura del 10%.

Viene monetizzata la somma di euro 17.981,00 a titolo di danno biologico per lesione dell’integrità psico-fisica, ed euro 2.970,00 per l’invalidità temporanea, per complessivi euro 20.951,00, con condanna in capo alla ASL convenuta.

Avv. Emanuela Foligno

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