Prescrizione in ambito di malattia professionale: il termine di prescrizione per l’inabilità permanente da malattia professionale decorre o dal momento di manifestazione della malattia, oppure dalla data di ricevimento della denuncia all’Inail (Tribunale Di Cosenza, Sez. lavoro, sentenza n. 348/2021 del 10 febbraio 2021).

Prescrizione in ambito di malattia professionale. L’Inail  rigettava le domande adducendo come insufficiente la documentazione prodotta e l’impossibilità di esprimere un parere Medico-Legale.

Prescrizione in ambito di malattia professionale. Con distinti ricorsi, poi riuniti,  il lavoratore, premettendo di aver lavorato per molti anni come minatore-lancista all’interno di gallerie e presso cantieri autostradali, lamenta che lo svolgimento della predetta attività lavorativa ha determinato le patologie di silicosi e angioneurosi.

In ambito di malattia professionale l’Inail eccepisce la prescrizione,  rilevando l’infondatezza della domanda per l’assenza del rischio lavorativo denunciato.

Il Tribunale, per quanto qui di interesse, rigetta l’eccezione di prescrizione in ambito di malattia professionale sollevata dall’Inail.

Il termine di prescrizione per conseguire le prestazioni per inabilità permanente derivanti da malattia professionale decorre dal momento di manifestazione della malattia stessa.

Nello specifico: nel caso di malattia che non ha provocato astensione dal lavoro (cioè che si è manifestata dopo l’abbandono della lavorazione che l’ha causata) il termine decorre dalla data di arrivo all’Inail del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro; mentre nel caso di malattia che ha provocato astensione dal lavoro la decorrenza risale al primo giorno di completa astensione, inteso come effettivo abbandono dell’attività a causa della malattia.

Nella seconda ipotesi, ovverosia quando il lavoratore si è astenuto dal lavoro, il lavoratore che voglia posticipare il decorso del termine iniziale di prescrizione ha l’onere di dimostrare che la manifestazione della malattia si é verificata in epoca successiva all’abbandono del posto di lavoro.

Invece, nel primo caso, ovverosia quando la malattia si è manifestata dopo l’abbandono della lavorazione che l’ha causata, la decorrenza della prescrizione deve essere ricondotta alla data del consolidamento dei postumi indennizzabili.

La Suprema Corte, più volte, ha affermato che il termine di prescrizione  in ambito di malattia professionale dell’azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente decorre dal momento in cui uno, o più fatti, concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile, precisando che laddove l’assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici per l’accertamento delle patologie professionali, si presume che lo stesso sia venuto a conoscenza del manifestarsi della malattia contestualmente, o nei giorni immediatamente successivi agli esami, gravando sul medesimo l’onere di provare di non averne, invece, avuto tempestiva conoscenza.

Dalla documentazione medica allegata agli atti non si desume che il lavoratore abbia avuto contezza della malattia professionale in data antecedente alla domanda. Ebbene, considerando che le domande amministrative sono del 2 2.3.201 4, il ricorso del l’11.3.2017 è stato presentato nel rispetto dei termini normativamente previsti.

Ciò chiarito, nel merito il ricorso del lavoratore viene considerato fondato.

Provate l’attività lavorativa e le mansioni, in punto di integrità fisica il CTU ha concluso accertando, in definitiva, un grado di menomazione dell’integrità psicofisica pari al 10% .

Il Tribunale ritiene le conclusioni cui è pervenuto il CTU  immuni da vizi logici, esaurienti ed accurate e, dunque, vengono interamente condivise in accoglimento della domanda del lavoratore.

In conclusione, viene dichiarata la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente dalla quale è derivato un danno biologico nella misura pari al 10 %, e viene condannato l’Inail al pagamento dell’indennizzo.

Avv. Emanuela Foligno

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