La condizione globale del tratto di strada dove è avvenuta la caduta sul suolo pubblico è fondamentale per il riparto della responsabilità (Tribunale di Cassino, Sez. I, Sentenza n. 1326/2021 del 14/10/2021 RG n. 2758/2016)
Il danneggiato cita in giudizio il Comune di Minturno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro stradale verificatosi in data 18.04.2015.
A fondamento della domanda deduce:
che in data 18.04.2015 verso le h. 10 circa, percorreva alla guida del proprio motociclo modello Piaggio via Monte Santa Lucia in Tremensuoli -con direzione di marcia Tremensuoli -Scauri – e che cadeva a causa della presenza lungo la corsia di una buca.
In conseguenza dell’incidente riportava gravi lesioni e veniva trasportata presso il Pronto Soccorso di Formia, presso il quale le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentaria scomposta all’omero destro.
Dalle deposizioni testimoniali è emerso che il 18 aprile 2015, alle ore 10.00 circa, l’attrice a bordo del suo motociclo cadeva a causa di una buca presente sul manto stradale larga circa 30 centimetri e profonda 15, che si presentava dopo un tratto di strada lineare e asfaltato. Il tratto di strada in questione presentava svariati avvallamenti causati dal distacco dell’asfalto.
Il Tribunale, preliminarmente, passa al vaglio i principi in materia di responsabilità derivante da caduta sul suolo pubblico, e considera da parte dell’attrice assolto l’onere probatorio.
Dalla documentazione fotografica allegata viene accertato che la buca si presenta come un avvallamento più profondo, sul lato destro della carreggiata, in corrispondenza di un punto in cui l’asfalto si era distaccato, creando una sorta di gradino non facilmente percepibile dall’utente che percorre la strada in discesa e a bordo di un mezzo in velocità, tenuto conto anche della circostanza che l’asfalto si presentava in quelle condizioni su quasi tutta la larghezza e la lunghezza della carreggiata, anche sul lato sinistro.
Per tali ragioni la presenza dell’insidia non segnalata e non percepibile, e la caduta avvenuta proprio a cagione di essa, costituiscono gli elementi che l’attrice doveva dimostrare, e ha dimostrato.
Il Comune, invece, non ha fornito la prova di un caso fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di causalità, né che l’anomalia del fondo stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
Pacifica la responsabilità del Comune, il Giudice ritiene, tuttavia, che alla produzione dell’evento abbia contribuito anche l’attrice stessa.
Le condizioni in cui versava l’intero fondo stradale, caratterizzato da distacchi diffusi di asfalto avrebbero dovuto indurre l’attrice a prestare maggiore attenzione nel percorrere quel tratto di strada, e a tenere una velocità ancora più moderata, tale da consentirle un tempestivo arresto del veicolo o l’aggiramento dell’ostacolo in sicurezza.
La liquidazione del danno alla salute, sulla scorta della CTU Medico-Legale, che ha riconosciuto postumi permanenti nella misura del 17% oltre I.T., viene effettuata con l’utilizzo delle Tabelle milanesi, addivenendosi all’importo di euro 66.972,11, oltre spese mediche per euro 3.130,73.
La somma complessiva viene ridotta del 50% in ragione della condotta colposa dell’attrice, cui spetta conclusivamente l’importo di euro 30.051,42.
Le spese processuali vengono poste a carico del Comune soccombente nella misura delle metà; la residua metà viene compensata in ragione del contributo causale arrecato dall’attrice alla produzione del fatto.
Avv. Emanuela Foligno
Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui
Leggi anche:
Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale