In caso di lesioni di lieve entità, cosiddette micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”
La vicenda tratta di un sinistro stradale avvenuto nel 2014 tra un veicolo e un autocarro. La conducente del veicolo citava in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace il conducente dell’autocarro e la Compagnia assicuratrice per il ristoro dei danni subiti. Il Giudice di Pace di Lecce accoglieva la domanda della donna nella misura del 50%, facendo applicazione del principio dettato dall’art. 2054, comma 2, c.c. e per l’effetto, in punto di ristoro del pregiudizio, riconosceva i soli danni materiali mentre rigettava la domanda relativa alle lesioni ritenendola provata attesa la genericità della sua formulazione.
La donna propone appello lamentando l’errata applicazione dell’art. 2054 c.c. comma 2 e l’errata valutazione delle prove acquisite all’esito dell’istruttoria della causa.
In particolare viene criticata la scelta del primo Giudice di applicazione della presunzione di responsabilità concorrente in considerazione dell’evidente responsabilità emersa dalla ricostruzione della dinamica, dall’esito della prova orale e degli accertamenti tecnici compiuti dai C.T.U.
Si costituisce in appello la Società di Assicurazione sostenendo la correttezza della decisone del Giudice di Pace impugnata.
Il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1462/2020 accoglie invece l’appello della donna.
In punto di responsabilità, i Giudici evidenziano che nella sentenza irrevocabile n.3724/2017 del 24.8.2017, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, nel giudizio n.6988/2016 R.G., inerente il medesimo sinistro e instaurato a latere per il ristoro dei danni patiti dalla figlia minore terza trasportata della donna, viene dichiarata l’esclusiva responsabilità dell’evento al conducente dell’autocarro.
Conseguentemente anche nel giudizio instaurato dalla conducente del veicolo deve essere confermata la piena responsabilità del convenuto appellato in virtù del principio di giudicato esterno.
Le consulenze tecniche d’Ufficio espletate in primo grado hanno stabilito, oltre al danno materiale al veicolo, un danno biologico di tipo permanente pari allo 0,5%, una inabilità temporanea totale pari a giorni 3 nonché una inabilità temporanea parziale pari a giorni 10 da risarcire al 75%, di giorni 10 da risarcire al 50% e di ulteriori giorni 15 da risarcire al 25%.
Secondo il Tribunale valutazioni differenti devono accompagnare la liquidazione del danno morale invocato dalla donna.
In linea di principio viene evidenziato che la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all’orientamento che afferma l’autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Diversamente opinando, sostiene il Tribunale nella veste di Giudice d’appello, si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato.
Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”.
Nel caso esaminato, invece, non è avvenuto in quanto la danneggiata si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l’incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale ha escluso la risarcibilità del danno morale dalle voci di danno risarcibile, tenendo ferma la liquidazione del danno in relazione all’accertata invalidità permanente nella misura del 0,5% nonché dell’invalidità temporanea totale e parziale.
Avv. Emanuela Foligno
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