Altra brillante chiarificazione del Consigliere Rossetti sulle clausole assicurative delimitative del rischio assicurativo del personale sanitario non dipendente (Corte di Cassazione, III civile, 15 novembre 2024, n. 29489).
La vicenda
La Clinica Privata Villalba nel 2011 viene chiamata dinanzi al Tribunale di Bologna dai prossimi congiunti di un paziente, che gli attori assumevano deceduto per fatto colposo ascrivibile ai medici operanti nella struttura suddetta.
Il Tribunale accoglie la domanda attorea e, in parte, quella di garanzia ritenendo che il contratto di assicurazione dovesse interpretarsi nel senso che, se il danno fosse stato causato – come era avvenuto nella specie – da personale medico non dipendente della Clinica, l’assicuratore sarebbe stato tenuto a garantire solo per la somma eccedente la franchigia di €774.685. La clinica si appella alla sentenza, ma la Corte di Bologna rigetta il gravame confermando il primo grado.
La Corte d’appello ha così argomentato:
- la clausola 3, lettera (h), delle condizioni generali di assicurazione escludeva la copertura assicurativa per i danni derivanti dalla responsabilità personale dei medici (…) ed altro personale non dipendente;
- questa previsione, inserita in una clausola (la n. 3) dedicata alle delimitazioni del rischio di responsabilità civile della Clinica, non poteva che riferirsi alla responsabilità di questa, e non a quella dei medici;
- se la suddetta clausola fosse interpretata come una delimitazione non già del rischio di causare danni a terzi cui era esposta la Clinica, ma come clausola delimitativa del rischio di responsabilità del personale non dipendente, essa sarebbe stata inutile, perché il personale non dipendente non era assicurato.
L’intervento della Cassazione
La vicenda approda in Cassazione ove la Clinica ricorrente evidenzia che:
- a) il rischio che la Clinica fosse chiamata a rispondere di danni causati a terzi da essa stessa o da persone di cui fosse obbligata a rispondere era previsto dall’art. 1 delle condizioni generali (la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi (…), compresa la RC derivante dall’assicurato contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico dipendente dell’assicurato), rischio per il quale non era prevista franchigia;
- b) il rischio che i dipendenti della Clinica fossero chiamati a rispondere di danni causati a terzi era previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 19 delle condizioni generali (art. 1: la garanzia è altresì estesa alla RC personale dei dipendenti compresi medici e paramedici; art. 19: l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del contraente); anche per questo rischio non erano previste franchigie;
- c) il rischio che il personale operante all’interno della struttura gestita dalla Clinica, ma non dipendente da questa, fosse chiamato a rispondere di danni causati a terzi era coperto dall’art. 18 delle condizioni generali (secondo cui per il personale non dipendente la presente polizza per esempio in eccesso alle assicurazioni dei medici (…) non dipendenti dal contraente/assicurato e comunque dopo la somma di Lire 1.500.000 per sinistro); solo per tale rischio era prevista la franchigia di Lire 1,5 miliardi.
Le censure sono corrette
Il testo del contratto di assicurazione è del tutto sia nella clausola di descrizione del rischio, sia nella clausola di delimitazione del rischio assicurato.
Già la sola clausola di descrizione del rischio, che recita: “ la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (…) a titolo di risarcimento (…) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresa la responsabilità civile derivante dall’assicurato per fatti imputabili al personale, compreso quello (…) dipendente”, sta a significare che nel rischio coperto è inclusa la responsabilità della Clinica per il fatto proprio, per il fatto dei dipendenti e per il fatto dei non dipendenti. Tale chiarezza non può dare luogo a “interpretazioni differenti”.
Gli argomenti della Corte d’appello nell’interpretazione delle clausole assicurative sono irrispettosi degli artt. 1362 c.c. e seguenti c.c.
I danni derivanti da responsabilità personale dei medici, esclusi dalla copertura assicurativa, sono esclusivamente i danni ascrivibili ad una responsabilità personale, e cioè ricadente sul medico stesso; non sono invece esclusi i danni derivanti dalla responsabilità della struttura determinata dall’attività, per quella o presso di quella espletata, dei medici e dell’altro personale non dipendente.
I Giudici di appello non hanno considerato nella loro interezza i patti contrattuali, ed in particolare la clausola 18 delle condizioni aggiuntive, che espressamente copriva a secondo rischio la responsabilità del personale non dipendente.
In conclusione la sentenza viene cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno