Mancate misure di vigilanza nel reparto di psichiatria dell’ospedale

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Litigio tra due pazienti ricoverati in regime di TSO nel reparto di psichiatria causa la caduta e il decesso di uno di essi (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 3 dicembre 2024, n. 30982).

La Corte d’appello di Lecce ha accertato e dichiarato la responsabilità dell’ente ospedaliero per la morte della paziente e ha condannato la ASL di Lecce. In particolare per il mancato controllo in occasione del litigio tra la vittima ed un altro paziente, entrambi ricoverati in regime di TSO, nello stesso reparto di psichiatria dell’Ospedale di Galatina, con riferimento, in particolare, alla mancata predisposizione di misure di vigilanza, da parte della struttura sanitaria, peculiari e più adeguate alla situazione di tale tipo di reparto.

I Giudici hanno liquidato in favore dei quattro eredi oltre trecento mila euro.

La ASL di Lecce ha proposto ricorso per cassazione e lamenta la propria responsabilità per il decesso della paziente considerata l’osservanza da parte dell’Ospedale di tutte le norme giuridiche e delle guide lines poste a tutela della salute del paziente. Secondo la ASL la Corte avrebbe omesso lo scrutinio sul comportamento esigibile, ma al contempo ritenuto inosservato da parte della struttura con “precipuo riferimento al principio della causalità nella responsabilità medica: il ciclo a monte non va confuso con quello a valle”.

L’intervento della Cassazione

La Suprema Corte rigetta le doglianze. Infatti la decisione dei Giudici di appello è corretta e viene rammentato che la valutazione delle prove compete al Giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, costituendo attività discrezionale che, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità soltanto in caso di violazione dei criteri normativi di ermeneutica probatoria.

Ebbene, la Corte leccese, con motivazione allineata all’orientamento di legittimità, ha individuato esattamente la condotta che i sanitari avrebbero dovuto tenere, per evitare il danno patito dalla paziente. Ha, difatti, ritenuto accertata la responsabilità della ASL per il mancato controllo in occasione del litigio tra la vittima ed un altro paziente, entrambi ricoverati in regime di TSO, nello stesso reparto di psichiatria dell’Ospedale di Galatina, con riferimento, in particolare, alla mancata predisposizione di misure di vigilanza, da parte della struttura sanitaria, peculiari e più adeguate alla situazione di tale tipo di reparto.

Inoltre i Giudici di appello hanno tenuto conto delle circostanze rilevanti in causa, affermando che la vicenda per cui è causa rende “verosimile ipotizzare un contrasto fra i due pazienti in regime di TSO, che ha provocato la caduta della vittima, non certo istantaneo, subitaneo ed improvviso e quindi non evitabile, ma militano nel senso di uno sviluppo temporale più significativo, considerando che il paziente ha dapprima visto la vittima indossare la sua giacca e poi ha iniziato a strattonarla per toglierla, provocandone la caduta. Questo significa sicuramente che l’episodio complessivo ha occupato un arco temporale congruo e compatibile con una possibilità di intervento, ove fossero stati predisposti adeguatamente sistemi di vigilanza da parte della ASL”.

Per tali ragioni il ricorso proposto dai congiunti della vittima viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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