La Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sulla complessa architettura di mobbing ovvero danno non patrimoniale derivante da inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c. Il provvedimento conferma un orientamento ormai consolidato: la necessità di una liquidazione unitaria ma analitica, capace di distinguere la sofferenza interiore (danno morale) dalla compromissione degli aspetti dinamico-relazionali, danno biologico (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 11 marzo 2026, n. 5436).
Il caso: mobbing e danno non patrimoniale
La vicenda trae origine dal ricorso di un lavoratore contro la società datrice di lavoro. Il dipendente aveva lamentato gravi condotte persecutorie sfociate in un quadro ansioso-depressivo, che aveva poi condotto al licenziamento per superamento del periodo di comporto. Se in primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un risarcimento di 80.000 euro, la Corte d’Appello di Roma, basandosi su nuove CTU medico-legali, aveva ricalcolato il danno in circa 71.000 euro, distinguendo tra danno permanente e temporaneo.
L’autonomia del danno morale nelle tabelle milanesi
Il motivo principale del ricorso per cassazione verteva sulla presunta omessa valutazione del danno morale e della personalità. Gli Ermellini, nel respingere il ricorso, hanno ribadito un principio cardine: il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali.
Pur applicando le Tabelle del Tribunale di Milano — che prevedono un valore monetario complessivo —, il giudice di merito ha l’obbligo di accertare se nel caso concreto concorrano entrambe le voci. Nella sentenza impugnata, la Suprema Corte ha ravvisato una corretta applicazione di tale principio, poiché i giudici d’appello avevano specificamente isolato la quota spettante a titolo di danno morale (oltre 10.000 euro) rispetto a quella per il danno biologico (circa 46.000 euro), evitando così indebite duplicazioni risarcitorie.
Il limite della CTU e della “personalizzazione”
Un punto di particolare interesse riguarda il rigetto del ricorso incidentale della società, che contestava una personalizzazione del danno pari al 44%. La Cassazione ha ribadito due punti:
La discrezionalità del giudice: La liquidazione equitativa è censurabile solo se totalmente priva di giustificazione o basata su criteri manifestamente incongrui.
L’onere della prova: La personalizzazione è legittima quando emergono conseguenze “anomale e peculiari” rispetto allo standard, come nel caso di specie, dove la durata e l’intensità dell’inadempimento datoriale hanno giustificato l’incremento.
Conclusioni: il rigetto della “quarta istanza”
L’ordinanza in commento ribadisce infine che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Le contestazioni basate su pareri pro-veritate prodotti dopo la sentenza o su divergenze tra diverse consulenze tecniche d’ufficio non sono ammissibili in sede di legittimità, purché il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica e coerente delle proprie scelte peritali.
Con la conferma della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese, la Suprema Corte mette un punto fermo su una vicenda che sottolinea l’importanza di una rigorosa allegazione dei fatti già nei primi gradi di giudizio, specialmente quando si tratta di scalfire la “misura standard” prevista dalle tabelle milanesi.
Avv. Sabrina Caporale





