Superati i tre anni di età è compromessa la possibilità della paziente di avviare un percorso terapeutico per bloccare la patologia, nessuna responsabilità per l’ASL (Tribunale di Rieti, Sentenza n. 245/2021 del 04/05/2021 RG n. 355/2016 – Repert. n. 439/2021 del 04/05/2021)
La madre della minore, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno della figlia, conviene a giudizio tre Sanitari del CSM e l’Azienda Sanitarie Locale di Rieti chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore in conseguenza di una omessa diagnosi di patologia psichica e di omesso intervento terapeutico dai quali sarebbe conseguito un danno biologico pari al 20%.
In particolare l’attrice deduce: che a fronte delle difficoltà e dello scarso rendimento scolastico della figlia minore, interpellava sia gli insegnanti che le strutture sanitarie delle Asl di Rieti; che il Medico del Dipartimento di Salute Mentale di Rieti, previa valutazione e stante l’età della ragazza (al tempo sedicenne), indirizzava l’attrice presso il Servizio Materno Infantile contattando altro Medico (neuropsichiatra infantile) per fissare un appuntamento per una visita neuropsichiatrica; che la ragazza veniva visitata da due Medici diversi e che nella consulenza neuropsichiatrica infantile del 25 -3-2009 eseguita presso la Asl di Rieti, veniva diagnosticata alla figlia ” goffagine legata anche al sovrappeso che si accompagna alle difficoltà neuropsicologiche (…) potrebbe essere utile effettuare esame EEG di veglia per verificare se le difficoltà di attenzione e concentrazione (…) poiché la ragazza chiede di aspettare prima di effettuare l’EEG (che non è urgente) si demanda al medico di famiglia la prescrizione ( …)”.
L’attrice deduce, inoltre: che il 6-04 -2009, la U.O.C. Materno Infantile – Azienda ASL di Rieti certificava “orientamento diagnostico: disturbo misto delle capacità scolastiche prescrivendo un controllo tra 6 mesi (…) la ragazza necessita di un supporto per i compiti pomeridiani. Si consiglia l’utilizzo di strumenti compensativi e l’attuazione di misure dispensative” ; che, a fronte del permanere delle difficoltà della minore e nonostante le rassicurazioni ricevute in ambiente sanitario, la attrice sottoponeva la figlia ad ulteriori accertamenti presso un’altra struttura sanitaria rivolgendosi ad altro Medico che prescriveva l’espletamento di approfondimenti diagnostici presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma; che in data 27 -12 -2012, l’ambulatorio medico dell’Ospedale S. Eugenio certificava che la ragazza: “… è affetta da disturbo cognitivo confermato da test consistente in minore efficienza nelle abilità di pianificazione di nuovo materiale non verbale, nella flessibilità cognitiva e nelle capacità astratte; da turbe del comportamento, che richiederebbero un intervento psicoterapeutico; da sensibilità alla stimolazione luminosa intermittente documentata nell’EEG del 5/10/2012 (possibile sofferenza perinatale come ipotesi patogenetica). Le suddette condizioni determinano una limitazione della validità biologica in misura percentuale da definire in idonea sede medico – legale “; che in data 10 -04 -2013, presso il Policlinico di Tor Vergata, servizio di neuropsicologia, alla ragazza, divenuta maggiorenne, veniva riscontrato un “… ritardo mentale di grado lieve (…) maggiori difficoltà a prove verbali, soprattutto ai sub test di informazione, memoria di cifre e ragionamento aritmetico. Tali prevalenti difficoltà denunciano la presenza di un deficit discalculico oltre a disturbi dell’attenzione, concentrazione, ragionamento logico e flessibilità cognitiva “; che, a seguito di tale diagnosi, la ragazza era indirizzata presso il Dipartimento di Salute Mentale presso la ASL di Rieti che, in data 7 -05 – 2013 confermava la diagnosi dell’Ospedale Sant’Eugenio.
Secondo l’attrice le problematiche presentate dalla figlia dovevano essere ricondotte ad una patologia di natura psichica la cui diagnosi venne completamente omessa negli accertamenti eseguiti presso il servizio diagnostico della Azienda Sanitaria Locale di Rieti e che dalla mancata diagnosi era derivato un danno biologico stimabile nella misura del 20%.
Con comparsa di costituzione depositata il 1 -09-2016 si costituisce l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto e deducendo, in particolare, che l’ attrice si era rivolta al CSM di Rieti al precipuo e unico fine di ottenere un certificato da esibire alla scuola frequentata dalla figlia, stante i ritardi cognitivi di quest’ultima, e che pertanto tale certificazione non veniva richiesta a scopi clinici – terapeutici; cosi come deduceva che la storia scolastica, clinica e diagnostica della ragazza confermavano la natura patologica della difficoltà cognitiva da cui è attinta la stessa, non dovuta ad omissioni a carico degli operatori sanitari della Asl di Rieti e che, sotto altro profilo, a fronte di tale condizione clinico patologica già cronicizzata ogni eventuale omessa diagnosi sarebbe da ritenersi irrilevante.
Con autonomi atti di intervento si costituiscono in giudizio anche il padre e la sorella.
Il Tribunale riepiloga le vicende cliniche della ragazza.
“In data 2 -2-2009 veniva suggerito alla ricorrente una consulenza neuropsicologica per la figlia. In data 5 -2-2009 l’attrice si rivolgeva al Centro di Salute Mentale della Azienda sanitaria locale di Rieti – AREA T.S.M.R.E.E. – per una valutazione neuropsicologica della minore; dall’esame del diario clinico allegato in atti emerge quanto segue: “26.2. 2009 scuola materna di villa reatina a tre anni con inserimento adeguato “è capricciosa, è puntigliosa” non voleva aderire allo screening oculistico. Prima di mettere gli occhiali sono passati 2 anni. In prima elementare ha avuto difficoltà nella lettura, ha imparato a leggere bene all’inizio della seconda elementare. Alle medie ha presentato maggiori problemi nella matematica e nell’inglese. Lo scorso anno in 1 superiore ha fatto gli esami di riparazione in matematica, inglese e musica. Si effettua valutazione N.I. e si invia all’assistente sociale. Nella scheda si legge ” sviluppo motorio: 15 mesi riferita “goffagine motoria” linguaggio p.p. dopo i 2 anni (…) sviluppo psichico: la bambina ha frequentato la scuola dell’infanzia con qualche difficoltà di inserimento. La madre riferisce che successivamente la bambina si è ben integrata con i compagni. Sembra aver avuto problemi nella scuola media, con la matematica e con l’insegnante di questa materia. Da allora sembra più nervosa e con irascibile. Attualmente la ragazza frequenta il II anno dell’IPC e secondo la madre ha ancora problemi con la matematica. Riferita difficoltà di attenzione/concentrazione. La signora richiede una certificazione da consegnare alla scuola per i problemi di apprendimento “. Nella scheda sociale alla data 2.3.2009 nella parte relativa alla storia sociale del bambino si legge: ” La bambina ha frequentato la scuola materna a villa reatina. L’inserimento non è stato buono in quanto ha pianto per un mese quando la madre la lasciava. La socializzazione e l’integrazione è stata buona. Alla scuola elementare della classe II sono iniziati a evidenziarsi i problemi che presentava con la matematica però le insegnanti non hanno dato importanza a ciò. Alla scuola media per tutti e tre gli anni che ha frequentato con la stessa insegnante di matematica è stata più volte abbandonata e derisa dalla stessa insegnante tanto che la ragazza non voleva più andare a scuola. I genitori riferiscono che in III media l’insegnante di matematica ha fatto degli apprezzamenti negativi sulla figlia, tanto che la ragazza non voleva più frequentare la scuola. I genitori hanno avuto un incontro con la insegnante per avere spiegazioni in merito all’accaduto e sapere perché lei usava delle frasi offensive nei giudizi negativi sulla figlia. Attualmente la ragazza frequenta il II anno dell’IPC ed ha ancora problemi con la matematica. I genitori richiedono al servizio una certificazione da consegnare alla scuola dove si evidenzi la carenza della figlia nelle attività logico matematiche in modo che i professori possono gestire la situazione”. In corrispondenza della data 18.3.2009 si legge: somministrazione Wisch -R Risultati: QIV= 81, QIV= 73 e QIV= 76. Consulenza NPI (gg+2) I genitori riferiscono che la ragazza sin dalla scuola elementare ha manifestato difficoltà in matematica segnalate più volte al pediatra che li ha sempre rassicurati. Ha iniziato a leggere e scrivere in ritardo ma poi ha recuperato, mantenendo difficoltà in matematica, inglese e nella rielaborazione dei testi. La ragazza in visita appare consapevole delle sue difficoltà ma serena. Il CDI è negativo. L’esame neurologico è negativo. Si rileva goffaggine (legata anche al sovrappeso) che si accompagna alle difficoltà neuropsicologiche. In corrispondenza della data 25 -3-2009 diario clinico si legge ” consulenza neuropsichiatrica. Dall’età di 18 mesi la bambina non ha manifestato episodi di perdita di equilibrio né altri episodi di sospetta natura critica. Potrebbe essere utile l’effettuazione di un EEG di veglia per verificare se le difficoltà di attenzione concentrazione, dipendano da disfunzioni neurofisiologiche, Poiché la ragazza chiede di aspettare un po’ di tempo, prima di effettuare l’EEG (che non è urgente) si demanderà al medico di famiglia la prescrizione.”
“In data 08.04.2009 viene consegnato il certificato di valutazione del 06.04.2009 in cui si legge ” orientamento diagnostico: disturbo misto delle capacità scolastiche ” e in cui vengono riportate le seguenti prescrizioni: “controllo tra 6 mesi “, ” la ragazza necessita di un supporto per i compiti pomeridiani. Si consiglia l’utilizzo di strumenti compensativi e l’attuazione di misure dispensative “; il 25.10.2012 la ragazza veniva sottoposta, presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma, ad ECG dinamico con un esito definito “normale” come da conclusioni dei sanitari che hanno sottoscritto il referto e in data 27.11.2012, a seguito di “crisi epilettiche”, veniva sottoposta ad una serie di test neuropsicologici presso la struttura sanitaria sant’Eugenio, come si evince dal certificato datato 27.12.2012 in cui si legge che i dati ottenuti depongono per una ” una minore efficienza nelle abilità di pianificazione di nuovo materiale non verbale, nella flessibilità cognitiva e nelle capacità astratte “; il 10.04.2013 veniva effettuata presso l’Ospedale di Riabilitazione S. Lucia “indagine di un sospetto ritardo nell’apprendimento ” con ulteriore somministrazione di test neuropsicologici ed, all’esito, con le seguenti ” VALUTAZIONE COGNITIVA il grado di comprensione è risultato adeguato all’esecuzione di tutte le prove della batteria. L’eloquio spontaneo è apparso fluente senza errori di tipo afasico e con un buon contenuto informativo ” .. “l’esame delle abilità intellettive, valutata tramite le prove verbali e di performance che compongono la batteria testistica WAIS -R, ha evidenziato la presenza di un Ritardo Mentale di grado lieve (QI totale 66; cut -off 70). Un esame delle prestazioni offerte permette di rilevare maggiori difficoltà a prove verbali, soprattutto ai subtest di informazione, memoria di cifre e ragionamento aritmetico, Tali prevalenti difficoltà denunciano la presenza di un deficit discalculico oltre a disturbi dell’attenzione, concentrazione, ragionamento logico e flessibilità cognitiva “. Quanto descritto si situa nel contesto di uno scarso possesso di nozioni e conoscenze attinenti all’ambito dell’apprendimento scolastico; in data 15 -3-2016 la commissione medica presso l’INPS certificava una invalidità del 75% e nella scheda anamnesi e diagnosi si legge ” fin dalla età scolare ritardo dello sviluppo e disturbi del comportamento. Già invalida al 75% dal marzo 2014 per ritardo cognitivo, severo disturbo del comportamento deficit dell’attenzione e del ragionamento logico. Atteggiamento depressivo. Senso di inadeguatezza con comportamenti emotivi abnormi. Episodi di assenza frequenti causati da stress emotivi e stimoli visivi”.
Riepilogate le vicende della ragazza, il Tribunale evidenzia che l’attrice ha allegato profili di responsabilità per colpa medica asserendo una duplice omissione: omessa diagnosi di patologia psichica e omesso trattamento dello stesso dai quali sarebbe scaturito un danno biologico pari al 20%.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti si evince che l’attrice si sia avvalsa della collaborazione dei Sanitari convenuti per la presa in carico della figlia.
Il CTU ha considerato: “la ragazza risulta affetta da un disturbo cognitivo così detto limite, del quale non è possibile dedurre l’origine. La presenza di un disturbo cognitivo nella ragazza si presenta e si è presentato fin dalla prima infanzia senza che nessuno lo abbia mai accertato e la mancanza di trattamento nei primi tre anni di vita ha inficiato la possibilità di utilizzare le risorse della ragazza per ridurre o contenere il detto deficit. Il disturbo cognitivo seppure “limite” scatena comportamenti disfunzionali dipendenti dalla difficile comprensione e decodificazione della realtà e chiarisce che solo un trattamento precoce nei primi anni di vita avrebbe potuto contenere i deficit cognitivi dell’apprendimento e i disturbi comportamentali derivanti dalla detta patologia. Superati i tre anni era già stata compromessa la possibilità della paziente di avviare un percorso terapeutico per bloccare la patologia e che, superati i tre anni senza adeguati trattamenti, la patologia si assesta al pari del deficit cognitivo e che a 16 anni – anno in cui la parte attrice si è rivolta alla convenuta – non ci sono grandi speranze di recuperare alcuna funzionalità.”
Ebbene, alla luce delle considerazioni del CTU non può essere mosso alle convenute alcun rimprovero per imperizia o negligenza o imprudenza.
Sul punto il CTU ha affermato ” non si può ritenere che ci sia stato un atteggiamento legato ad imperizia o negligenza o imprudenza. Sono state fatte le ricerche del caso e le risultanze di un deficit cognitivo bordeline era stato notato. Non sono stati messi in atto eventuali presidi terapeutici che a 16 anni non erano stati notati; deve escludersi il danno da ingravescenza delle condizioni e, comunque, il nesso di causalità tra lo stesso e la condotta delle convenute …… a 16 anni non ci sono trattamenti indicati, sia perché la ragazza sembra attestarsi sempre sullo stesso livello di deficit cognitivo (. .) La mancanza di terapie o di altri interventi non hanno avuto alcuna influenza sullo stato cognitivo della ragazza, e quindi, non è configurabile un danno iatrogeno per omessa terapia” .
Egualmente, non sussiste nesso causale tra la condotta delle convenute e la complessiva situazione invalidante in cui la ragazza si trova attualmente e in cui si trovava già al momento in cui, sedicenne, si rivolgeva alla Azienda sanitaria di Rieti nel 2009.
Ad ogni modo, il Tribunale osserva che anche se le convenute avessero omesso la diagnosi di ritardo cognitivo alla età di 16 anni della paziente, questa condotta omissiva non avrebbe avuto una incidenza causale su un eventuale danno biologico della ragazza.
Difatti, sostituendo alla condotta, che si assume errata, la condotta corretta (ossia la diagnosi di disturbo psichico della ragazza alla data in cui la stessa si rivolgeva alla struttura convenuta ossia nel 2009) non si sarebbe potuto fare nulla per evitare la situazione attuale della ragazza che a 16 anni prospetta una invalidità in termini percentuali, in quanto la patologia riscontrata, ossia il danno cognitivo, era già sussistente quanto i genitori si sono rivolti alla Asl di Rieti e non era eliminabile ma solo controllabile mediante tempestiva diagnosi che però, andava eseguita nei primi anni di età della ragazza.
In conclusione, il Tribunale rigetta tutte le domanda dell’attrice e degli intervenuti e condanna gli attori in solido tra loro a rifondere ad Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti le spese di lite liquidate in euro 8.700 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; condanna gli attori in solido al pagamento nei confronti di ciascuna delle tre convenute al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 8.700 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Avv. Emanuela Foligno
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