Il danno è totale quando è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro, se invece è parziale l’assicurato ha diritto all’intero importo dei danni (Tribunale di Milano, Sez. VI, Sentenza n. 3843/2021 del 07/05/2021- RG n. 27594/2019)

Con atto di citazione l’Autofficina, in qualità di cessionario del credito dell’automobilista danneggiato, conviene in giudizio innanzi il Tribunale di Milano la Compagnia assicuratrice chiedendone la condanna al pagamento di euro 9.528,64 in forza della polizza Kasko, quale indennizzo del danno subito dal cedente a seguito di sinistro stradale.

La causa viene trattenuta in decisione senza l’espletamento della fase istruttoria.

La domanda proposta dal cessionario del credito per il danno materiale del veicolo, si fonda sul contratto di assicurazione KasKo Formula Full, stipulato dal cedente in data 5.12.2016 all’atto di acquisto dell’autovettura Dacia Sandero.

Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che trattandosi di indennizzo contrattuale il danno che la Compagnia è tenuta a pagare è esclusivamente quello risultante dall’applicazione delle condizioni stabilite nel contratto di assicurazione.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, ai sensi della polizza Kasko sottoscritta, il danno subito dall’assicurato il 17.2.2018 deve ritenersi integrante un c.d. danno totale.

Danno totale, secondo le condizioni di polizza è da intendersi: “quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro”, con la specificazione che “per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano sul prezzo di fattura le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle riportate che, in relazione al tempo trascorso dalla prima immatricolazione, tengono conto in modo forfettario della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.”

Per calcolare il deprezzamento indicato dal contratto di assicurazione, sulla base delle tabelle e in relazione alla data di immatricolazione della vettura avvenuta il 19.01.2017, il deprezzamento da applicare è pari al 20%.

In base al prezzo di fattura d’acquisto, per euro 11.400,00, applicato il deprezzamento del 20% come da contratto, ne segue che il valore del veicolo al momento del sinistro era pari a euro 9.120,00 (11.400,00 – 20% = 9.120,00).

Nel caso concreto la soglia del danno totale risulta pari a euro 6.840,00 , ossia al 75% di euro 9.120,00, valore del veicolo al momento del sinistro; qualora i danni superino tale soglia si rientra nell’ipotesi di danno totale.

Il Perito dell’Assicurazione ha quantificato il costo degli interventi necessari in euro 8.441,42, IVA inclusa e al lordo delle condizioni di polizza.

In buona sostanza è stato rilevato un danno percentualmente superiore alla soglia di cui all’art. 14 del contratto d’assicurazione.

Per tale ragione non può essere condivisa la tesi di parte attrice secondo cui sarebbe integrato un danno parziale, anche in considerazione del fatto che la fattura di euro 9.9528,64, emessa dall’Autofficina per le riparazioni, riporta un importo incontestabilmente superiore al 75% del valore dell’automobile al momento del sinistro alla luce del prezzo originario ( euro 11.400,00) che, indipendentemente dal deprezzamento, è di poco superiore al costo delle riparazioni.

Pertanto, il sinistro rientra nell’ambito del danno totale, e quindi, secondo le condizioni di polizza, l’assicurato può chiedere la liquidazione dell’importo spettante, oppure procedere all’acquisto di un’altra autovettura uguale.

Per la liquidazione del danno l’assicurato deve consegnare i documenti indicati nel contratto, tra cui il modulo con il quale viene dichiarata l’intenzione, o meno, di procedere all’acquisto di un altro veicolo.

Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l’attore abbia adempiuto alle incombenze indicate nel contratto di assicurazione e, conseguentemente, difettano i presupposti per la liquidazione del danno totale che legittimamente la Compagnia ha rifiutato.

Per tali ragioni la domanda azionata è infondata e viene respinta e le spese di lite seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale di Milano rigetta la domanda attrice in quanto infondata; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.500,00.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Trauma cranio-facciale da sinistro stradale e personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui