Quando viene eccepita la violazione dell’autodeterminazione il paziente deve allegare specificatamente quali pregiudizi siano eventualmente derivati (Tribunale di Cosenza, Sez. II, Sentenza n. 1055/2021 del 10/05/2021 RG n. 1678/2013)

Il paziente agisce in giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali sofferti a seguito degli interventi chirurgici cui veniva sottoposto presso l’Azienda di Cosenza tra maggio e luglio 2008, sia in ragione del non corretto approccio chirurgico da parte dei sanitari, sia per la violazione del consenso informato nell’esecuzione dei diversi interventi. Preliminarmente il Tribunale qualifica l’azione giuridica, inquadrandola nell’alveo della responsabilità contrattuale, con i relativi oneri probatori incombenti sulle parti. L’attore invoca la colpa dei Sanitari con riferimento alla tecnica operatoria utilizzata in occasione dell’intervento del 16 maggio 2008 (di cui, erano conseguenza necessaria l’intervento del 5 giugno 2008 per il trattamento della lussazione radio carpica e quello del 1° luglio 2008, per la rimozione dei mezzi di sintesi usati in occasione del precedente intervento).

L’attore veniva ricoverato per “frattura pluri-frammentaria di ulna e radio destra” e sottoposto a intervento ortopedico di “riduzione e sintesi con fili di Kirschner percutanei con blocco scafoidesemilunare e piramidale -semilunare”.

Veniva dimesso in data 19.05.2008, con un sistema di immobilizzazione (gesso) e prescrizione di terapia domiciliare.

In data 05.06.2008 il paziente era nuovamente ricoverato presso la stessa U.O. di Ortopedia per essere sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi della lussazione radio carpica, con fili di Kirschner. Seguiva un successivo ricovero, nella stessa struttura, in data 01.07.2008, per la rimozione dei mezzi di sintesi predetti.

Successivamente l’attore, a causa del persistere dei sintomi dolorosi, veniva ricoverato presso l’U.O. di Chirurgia Ortopedica del Policlinico Universitario di Tor Vergata, di Roma, dove veniva sottoposto a nuovo intervento ortopedico di “tenolisi carpo -metacarpica e allungamento tendineo” nell’aprile 2009.

Il CTP dell’attore sostiene “l’erroneità della tecnica usata dai Sanitari di Cosenza per il trattamento della fattura scomposta constatata il 1 6.5.2008, posto che gli stessi, trovandosi di fronte ad una frattura intrarticolare instabile a due frammenti con lieve scomposizione, avrebbero dovuto operare una riduzione anatomica della frattura e mantenere la riduzione con un’apposita fissazione e immobilizzazione, senza ricorrere all’artrodesi mediante blocco scafoide semilunare e piramidale semilunare, quale trattamento non indicato fuori dai casi di evidenza di frattura delle ossa carpali e di un’instabilità radi o-carpica. La scelta chirurgica operata dai sanitari determinava un blocco dell’articolarità del carpo e metacarpo, con grave compromissione della motilità della mano e del polso e postumi permanenti carico dell’arto.”

La CTU ha evidenziato: “il trattamento in concreto praticato nella data del 16 maggio 2008, dal punto di vista della tecnica chirurgica e delle indicazioni cliniche, è codificato e previsto dalle linee -guida di best practice per il di trattamento specifico delle fratture c.d. RUD (radio -ulnari -distali). Pur essendo, infatti, possibili altre tipologie di intervento , i vari tipi di tecnica chirurgica praticabili sostanzialmente si equivalgono e anzi, per alcuni aspetti pratici (velocità di esecuzione, minore trauma chirurgico, minore incidenza complessiva di lesioni neurologiche e, non ultimo, minori costi di esecuzione), il trattamento con fili percutanei secondo Kirschner trova migliori indicazioni rispetto alle tecniche di fissazione esterna e al posizionamento di placche volari o dorsali con viti. La scelta di riduzione cruenta con fissazione tipo Kirschner effettuata dagli ortopedici di Cosenza fu corretta e adeguata alle linee guida internazionali esistenti in materia di “Fratture radio -ulnari distali”. Corretta anche la scelta di programmare un secondo ricovero, a circa due settimane di distanza, per completare il trattamento e risolvere il problema della lussazione radio – carpica , non essendovi elementi per escludere una valutazione come lieve o moderata del grado di lussazione radio -carpica effettuato dagli ortopedici nel corso del primo intervento chirurgico (solo, infatti, in presenza di un’instabilità maggiore è opportuna la riparazione chirurgica immediata del TFCC – complesso triangolare di fibrocartilagine – artroscopica o a cielo aperto, secondo le attitudini e l’abilità del chirurgo) . E’ da escludere che il danno lamentato dal paziente (sindrome algo -disfunzionale della mano) possa costituire una conseguenza di malpractice medica o di un’errata scelta di tecnica chirurgica, trattandosi, piuttosto, di complicanza frequente (nella misura percentuale del 25%) delle fratture R .U.D., specie se associate a lussazione radio carpica”.

Il Tribunale fa proprie le conclusioni della CTU e, conseguentemente, la relativa domanda viene rigettata.

Invece, per quanto riguarda il risarcimento inerente il consenso informato, la CTU ha confermato l’omissione dei Sanitari essendo nella documentazione prodotta presente un modulo di consenso informato non compilato, né datato, né sottoscritto dal paziente.

Egualmente dicasi per il secondo intervento del 4.6.2018 ,rispetto al quale risulta un regolare modulo di consenso informato solo inerente l’anestesia, non anche all’intervento chirurgico e identica situazione si rinviene per l’intervento chirurgico del 2 luglio 2008, finalizzato alla rimozione in anestesia dei 2 fili di K radio -carpica.

Ebbene, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente è onere del Medico provare di aver fornito un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario, sostanziatasi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente.

La genericità sul punto, come emersa dalle prove testimoniali, non consente di ritenere raggiunta la prova della prestazione del consenso informato.

Anche volendo considerare come urgente il primo intervento cui veniva sottoposto il paziente, lo stesso non era in fin di vita, anzi del tutto cosciente all’arrivo in Ospedale.

Secondo i più recenti orientamenti solcati dalla Suprema Corte, l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.

La sola violazione al diritto di autodeterminazione evidenzia una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.

Nel caso in cui vi sia anche lesione del diritto alla salute -oltre alla violazione dell’autodeterminazione-, l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito, dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova – gravante sul danneggiato -, del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.

Ad ogni modo, anche quando viene eccepita la sola violazione dell’autodeterminazione il paziente deve allegare specificatamente quali pregiudizi -diversi dal danno alla salute- siano eventualmente derivati.

Ai fini della risarcibilità, il pregiudizio deve essere apprezzabile e non consistere in meri disagi o fastidi, ed è onere del paziente dimostrare conseguenze dell’intervento che non si aspettava di dover subire e che quindi non era predisposto ad affrontare.

L’attore ha dedotto, che qualora fosse stato informato circa la cura, l’intervento, le possibili conseguenze e le probabilità di esito fausto ed infausto, non avrebbe indugiato a rivolgersi a struttura più idonea ovvero specialistica, dalla violazione è derivato un danno consistente nel turbamento e nella sofferenza provocati dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate.

I CTU hanno ricondotto i danni permanenti lamentati dall’attore –a complicanza ordinaria dell’intervento del 16 maggio 2008- , di cui non vi è prova che il paziente sia stato adeguatamente informato; di talché l’invocato ristoro è fondato e il Tribunale liquida equitativamente l’importo di euro 2.000,00.

Avendo accolto in minima parte la domanda attorea, il Tribunale compensa le spese di lite nella misura di 2/3. L’Azienda ospedaliera di Cosenza viene dunque condannata alla rifusione di 1/3 delle spese di lite in favore dell’attore.

Le spese di CTU Medico-Legale vengono poste a carico dell’attore.

Avv. Emanuela Foligno

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