Omessa visita e prescrizione telefonica di farmaci, la paziente muore dopo 3 giorni

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Tribunale di Nola e Corte di Appello di Napoli escludono il nesso causale tra il decesso della paziente avvenuto il 4/2/2004 e l’operato dei sanitari seppur ritenuto negligente. La Cassazione conferma i giudizi di merito (Cassazione civile, sez. III, 20/06/2024, n.17124).

L’iter clinico

La paziente, in data 30 gennaio 2004, aveva accusato vomito e diarrea. Il giorno successivo (sabato 31 gennaio) aveva iniziato ad accusare anche tosse ed era stata quindi visitata dal medico di base, che aveva prescritto farmaci per curare il vomito e la diarrea, in assenza di riscontro di sofferenza respiratoria.
Il 1° febbraio (domenica), la donna era stata visitata presso la Guardia Medica di San Giovanni Vesuviano dal sanitario di turno, che le aveva prescritto il farmaco “Bentelan” in compresse. Il 2 febbraio, associatosi ai predetti sintomi anche un leggero stato febbrile, era stato contattato dai familiari della paziente il medico di base che, per telefono, aveva consigliato il “Bentelan” in fiale e l’antibiotico “Glazidim”. Lo stesso giorno i familiari si erano recati presso le Guardie Mediche di Terzigno e San Giovanni Vesuviano e avevano ottenuto dai sanitari di turno la prescrizione dei farmaci consigliati. Nella mattinata del 3 febbraio i familiari si erano recati dal medesimo medico di base, che aveva prescritto altre confezioni di “Bentelan” in fiale e di “Glazidim”.
Alle ore 13 dello stesso giorno la situazione clinica era però precipitata: comparsa sofferenza respiratoria, previa chiamata al 118, la paziente era stata portata in ospedale, ove ne era stato riscontrato il decesso.

La decisione di merito

La Corte d’appello, considerando gli atti del procedimento penale per omicidio colposo instaurato nei confronti dei medici (e conclusosi con decreto di archiviazione del GIP su conforme richiesta del Pubblico Ministero), nonché agli esiti della CTU espletata, dopo aver evidenziato che la paziente era deceduta per malattia infettiva a genesi virale caratterizzata da un esordio banale e da decorso rapido e letale”, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova del nesso causale tra il contegno dei sanitari – pur caratterizzato da negligenza e imprudenza per avere essi omesso di visitare la paziente ricorrendo alla prassi delle consultazioni telefoniche – e l’evento dannoso.

I Giudici di Appello, in sintesi, hanno ritenuto che la “condotta censurabile” dei sanitari non aveva avuto alcuna incidenza causale sul repentino e infausto sviluppo dell’influenza virale, venendo in considerazione un caso clinico “atipico” ed “eccezionale”, la cui peculiare sequenza (esordio privo di sintomi rilevanti, decorso rapido e insidioso, improvvisa comparsa, solo in prossimità del decesso, di compromissione respiratoria letale) escludeva la possibilità di ritenere che la condotta dei sanitari, pur come detto censurabile, avesse compromesso le prospettive di vita e la possibilità di sopravvivenza, o fosse concorsa a determinare un’anticipazione dell’evento letale.

Oltre a ciò, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che “con grande probabilità, l’eventuale visita medica omessa non avrebbe interrotto l’iter che conduceva all’esito fatale“, atteso, da un lato, che proprio la sequenza dei fatti (la paziente aveva persino pranzato prima di accusare la sofferenza respiratoria che l’aveva condotta a morte) escludeva la possibilità di rilevare tempestivamente la presenza di condizioni indicative della necessità di ricovero in ospedale, e considerato, dall’altro lato, che le terapie mediche prescritte non potevano reputarsi lesive.

L’intervento della Corte di Cassazione

I familiari ricorrenti deducono che, essendosi uniformata agli esiti del procedimento penale, la Corte d’appello avrebbe indebitamente applicato anche per l’accertamento della causalità in sede civile la regola dell’oltre il ragionevole dubbio anziché quella del più probabile che non.

Invero, la Corte territoriale ha tenuto conto, in funzione probatoria, degli esiti del procedimento penale e degli accertamenti in esso effettuati, con particolare riferimento alla CTU richiesta dal PM. Tuttavia ciò non significa che sono state confuse le regole di funzione per l’accertamento del nesso causale. Anzi, i Giudici hanno espressamente evidenziato che l’omissione della visita medica non aveva inciso causalmente sull’evento dannoso “con grande probabilità” e ha condiviso il giudizio già espresso in primo grado circa “l’assenza di prova che la ritardata diagnosi dell’influenza virale avesse compromesso le possibilità di guarigione della paziente, o quanto meno le possibilità di maggiore e migliore sopravvivenza”.

La domanda per la perdita di chance non è stata avanzata

Riguardo alla omessa pronuncia per la perdita di chance, intesa come perdita della possibilità di vivere più a lungo, la S.C. ribadisce l’autonomia della relativa domanda, che deve essere distinta e separata da quella per perdita del risultato sperato e richiama Cass. 4/04/2004, n. 4400; Cass. 9/03/2018, n. 5641; Cass. 7/11/2022, n. 32639. Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare nei suoi esatti termini la domanda originariamente proposta, l’atto difensivo in cui essa era stata ritualmente e tempestivamente formulata in primo grado in tutti i suoi elementi costitutivi, nonché, in ipotesi di omessa pronuncia o di non accoglimento di tale domanda da parte del primo giudice, la relativa doglianza o l’espressa riproposizione della stessa con i motivi di appello, eventualmente riportando i corrispondenti brani dei precedenti atti di parte nel ricorso per cassazione.

Tale onere non è stato debitamente osservato, poiché nella censura vengono fatti solo generici riferimenti all’atto di citazione in primo grado e in appello. Tali generici riferimenti non sono sufficienti a dare conto della rituale e tempestiva proposizione della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance quale domanda caratterizzata da propri specifici elementi costitutivi, distinti da quelli strutturalmente propri della diversa domanda di ristoro del pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del risultato sperato.

Ad ogni modo, la Corte d’Appello ha escluso che dalla condotta dei sanitari fosse conseguita per la paziente la perdita della possibilità di vivere più a lungo e con minori sofferenze, affermando, invece, che la predetta condotta, pur censurabile, non aveva compromesso le prospettive di vita e la possibilità di sopravvivenza della paziente e non era concorsa a determinare una anticipazione dell’evento letale.

Ricorso integralmente respinto.


Avv. Emanuela Foligno

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