Omicidio del consenziente. La Cassazione ribadisce i connotati della manifestazione di volontà e della libertà individuale (Cass. pen., sez. I, dep. 15 aprile 2022, n. 14751).

Omicidio del consenziente: contemperamento tra libertà individuale ed esigenza di delimitare le condizioni di chi decida di porre fine alla propria vita, sono le tematiche della interessante decisione sopra richiamata.

La vicenda tratta dall’uccisione di una donna da parte del marito, che dopo averla strangolata aveva chiamato i Carabinieri, dichiarando di volersi a sua volta suicidare.

L’uomo dichiarava di essersi risolto all’omicidio al solo fine di assecondare la volontà della moglie, che aveva iniziato a soffrire di forti dolori, per pregresse patologie non risolte dall’intervento chirurgico subito; aveva inoltre riferito che la donna, sommando a tali sofferenza il disagio per il suo recente pensionamento, era caduta in depressione, per la quale le venivano somministrati psicofarmaci, che non avevano però intaccato la sua genuina volontà di porre fine alla propria vita, tanto da porre in essere pregressi tentativi di suicidio.

Il Primo Giudice,  condannava l’imputato per omicidio volontario aggravato, alla pena di anni dieci di reclusione,  oltre alle interdizioni di legge ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite.

La Corte d’Appello confermava la decisione in punto di responsabilità, respingendo l’assunto della mancata riconduzione del fatto all’omicidio del consenziente, disponendone la riforma, invece, con riguardo al trattamento sanzionatorio, ridotto ad anni nove e mesi quattro di reclusione.

L’imputato ricorre in Cassazione denunciando error in iudicando alla luce dei principi giurisprudenziali elaborati in relazione alla diversa norma incriminatrice che punisce l’aiuto al suicidio; lamentava, inoltre, una motivazione viziata dall’aver illogicamente ritenuto invalido il consenso prestato per la pavidità della vittima, aspetto che avrebbe dovuto, al contrario, militare a favore di un “suicidio indiretto”, nonché per la riferita sofferenza provata dalla vittima in quel momento, che non avrebbe potuto inficiare le sue precedenti richieste; ulteriori carenze motivazionali, infine, dipenderebbero dalla scarsa valorizzazione dei tentativi di star vicino alla coniuge, dissuadendola dal suo intento, nonché all’assenza di segni di lotta in casa e sul corpo della vittima, tali da comprovare, indirettamente, il suo consenso.

Preliminarmente, la Corte chiarisce che i Giudici distrettuali non hanno errato in diritto, avendo chiarito come il riferimento ad una lettura costituzionalmente orientata di entrambi i precetti si fondi sull’esigenza di reputare la formazione della volontà e la scelta del soggetto passivo – circostanze determinanti per l’operazione interpretativa, che generano importanti riflessi sulla dosimetria della pena – piene, solide e scevre da condizionamenti di qualunque natura.

Gli Ermellini confermano che: “è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l’omicidio del consenziente, nel caso in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo che non attribuisce a terzi […] il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell’integrità fisica altrui”.

Calando tali principi al caso concreto, le generiche invocazioni della vittima nel giorno dell’evento, dipendenti dalla sofferenza provata e dall’offuscamento causato dai farmaci assunti, non potevano in alcun modo integrare tali presupposti, né avrebbero potuto ricavare la loro validità dalle difficoltà espresse nel periodo di convalescenza, in cui la donna era gravata dalla medesima debolezza psico-fisica.

Conclusivamente, la Suprema Corte conferma l’importanza di utilizzare rigorosamente il criterio utile a distinguere il confine tra il contributo alla scelta altrui di concludere la propria esistenza e l’omicidio volontario, pur se consumato in un contesto peculiare del quale potrà tenersi conto, al più, sotto il profilo della commisurazione della pena.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Penale responsabilità dell’automobilista per sinistro mortale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui