Penale responsabilità dell’automobilista per sinistro mortale

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Penale responsabilità dell'automobilista per sinistro mortale

Penale responsabilità dell’automobilista in caso di sinistro stradale mortale (Cassazione penale, sez. IV, dep. 07/04/2022, n.13217).

Penale responsabilità dell’automobilista riformata dalla Corte d’Appello di Firenze solo in punto di trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell’automobilista per il reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, ma applicando le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla aggravante e riducendo ad anni uno e mesi sei di reclusione la pena di anni due di reclusione inflitta in primo grado.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale a seguito del quale il pedone riportò gravissime lesioni che ne determinarono la morte.

Nel corso del giudizio di merito è emerso che il pedone, attraversando la strada sulle strisce pedonali, procedendo da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del furgone condotto dall’imputato, veniva urtata e sbalzata a circa 11 metri di distanza.

L’imputato propone ricorso per Cassazione lamentando, per quanto qui di interesse, la illogicità della motivazione in relazione alla concreta possibilità di scorgere il pedone impegnato nell’attraversamento pedonale.

Osserva in proposito che, secondo la prospettazione difensiva, il pedone aveva iniziato ad attraversare passando dietro ad alcune auto incolonnate nella corsia opposta rispetto a quella percorsa dall’imputato e, poiché era di bassa statura, non pote’ vederlo e fermarsi per tempo. Sottolinea che, pur non avendo escluso la presenza delle auto incolonnate, i Giudici di merito hanno contraddittoriamente sostenuto che questa circostanza fosse priva di rilevanza e inidonea ad escludere la penale responsabilità dell’imputato.

I motivi sono inammissibili.

Col primo motivo, dove si invoca la errata attribuzione della penale responsabilità, viene chiesta in realtà una nuova valutazione degli elementi di prova esaminati dai Giudici di merito ai fini della decisione, operazione che è estranea al giudizio di legittimità.

La motivazione delle sentenze di merito – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d’appello opera alla sentenza di primo grado, ricostruiscono con precisione la dinamica del sinistro prendendo in esame la prospettazione difensiva e osservano:

– che la presenza dell’attraversamento pedonale era resa evidente da un segnale verticale posto sul lato destro della strada e ben visibile ;

– che, nell’avvicinarsi ad un attraversamento pedonale, tanto più se nella carreggiata opposta ci sono auto incolonnate che possono limitare la visibilità (come l’imputato ha sostenuto), il conducente deve prestare particolare attenzione;

– che la presenza di un pedone sulle strisce e in fase di attraversamento della carreggiata, non può essere considerata circostanza eccezionale;

– che l’ampiezza della carreggiata era tale da far sì che l’eventuale presenza di auto incolonnate non impedisse la visibilità di un pedone, anche di bassa statura;

– che l’urto si verificò oltre la linea di mezzeria sicché, quando fu investita, la M. aveva già attraversato un’intera semicarreggiata procedendo ad una andatura che, in ragione dell’età, non poteva essere particolarmente veloce;

– che l’imputato ha ammesso di non essersi reso conto dell’esistenza di un attraversamento pedonale debitamente segnalato e, quindi, di non aver guidato in modo attento.

Tali motivazioni sono logiche, esaustive e prive di contraddittorietà.

In caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da penale responsabilità per l’investimento del pedone solo quando la condotta della vittima configura, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Avv. Emanuela Foligno

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