La Suprema Corte affronta la questione del danno anche relativamente alla sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati sancendone il mancato pregiudizio morale

“Fermo restando che, in generale, la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, nè osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, non ricorre alcun pregiudizio morale indennizzabile ove l’anticipazione cautelare, non solo anticipi gli effetti della richiesta sentenza, ma li renda concretamente irretrattabili”, in tali termini si è espressa la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 28470 del 15 dicembre 2020).

Il ricorso per Cassazione viene proposto da un insegnante in danno del Ministero dell’Economia e delle Finanze su impugnativa della decisione resa dalla Corte di Appello di Perugia.

La Corte territoriale rigettava il ricorso con il quale veniva chiesta la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo amministrativo, instaurato davanti al TAR del Lazio, definito con decreto di perenzione del 24/11/2011.

In particolare, il Giudice di merito negava la sussistenza di danno non patrimoniale di tipo morale evidenziando che, lo stesso, escluso potersi qualificare in re ipsa, in concreto non si verificava, poichè la pretesa della ricorrente -inerente la continuazione del servizio d’insegnante con comando all’estero-, trovava piena soddisfazione nel provvedimento cautelare, che impediva di fatto  il concretizzarsi di sofferenze interiori o patemi d’animo, avendo la istante visto riconosciuto, sia pure in via anticipata il proprio diritto.

L’insegnante ricorre in Cassazione lamentando da parte della Corte territoriale erronea applicazione del principio di diritto secondo il quale “la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorchè anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, nè osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, dato che il provvedimento cautelare non elimina l’incertezza e la connessa sofferenza per l’attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l’intensità, in relazione all’aspettativa del conformarsi dell’emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice”.

Gli Ermellini osservano che, pur dovendosi condividere il riportato principio, che comunque risulta contrastato da altre decisioni (Cass. n. 19764/011, Cass. n. 17289/013, Cass. 24696/011, Cass. 4433/015), la vicenda fa escludere in radice la sussistenza di un effettivo e concreto patimento invocato.

Difatti: non si è in presenza di una pronuncia cautelare che, lasciando impregiudicato il merito, può limitare il patema, ma non eliderlo, ma, si discorre di una pronuncia cautelare che, avendo consentito alla ricorrente di permanere a insegnare con comando all’estero fino alla data agognata, ha eliminato in radice la dipendenza psicologica di costei dall’esito del giudizio, poi dichiarato perento, che qualunque fosse stato, non avrebbe più potuto negarle il bene della vita preteso, orami acquisito irrevocabilmente.

Conseguentemente gli Ermellini affermano il seguente principio di diritto: “fermo restando che, in generale, la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorchè anticipi tutti gli getti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, nè osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, non ricorre alcun pregiudizio morale indennizzabile ove l’anticipazione cautelare, non solo anticipi gli effetti della richiesta sentenza, ma li renda concretamente irretrattabili”.

In conclusione, il ricorso viene rigettato e le spese di giudizio vengono compensate in considerazione della peculiarità del caso che ha imposto l’enunciazione d’un ulteriore principio di diritto.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Danno morale: se non accertato, voce da eliminare nella liquidazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui