Rischio di caduta dall’alto, mancata redazione del DVR inchioda l’Azienda

0
rischio di caduta dall'alto

Respinto il ricorso dei soci accomandatari di un’azienda accusati dell’infortunio occorso a un lavoratore per la mancata redazione del DVR con riferimento al rischio di caduta dall’alto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43083/2021, si è pronunciata sul ricorso dei soci accomandatari di un’azienda accusati, in cooperazione tra loro, di avere cagionato a un lavoratore una lesione con una prognosi superiore ai 40 giorni mediante condotta omissiva colposa aggravata dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Agli imputati, in particolare, veniva contestata la violazione degli artt. 17, comma 1, 28 e 29, comma 1, d.lgs. 81/08 per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi anche con riferimento al rischio di caduta dall’alto e la violazione dell’art. 146, comma 1, d.lgs. citato per non avere adeguatamente coperto un’apertura nel pavimento del sottotetto al fine di eliminare il rischio di caduta, omettendo altresì di segnalare tale apertura con un parapetto, apertura dalla quale precipitava la persona offesa.

La Corte territoriale aveva ritenuto di non condividere la tesi difensiva secondo cui nessuna responsabilità penale poteva essere ascritta agli imputati non potendosi ravvisare un rapporto di lavoro tra gli stessi e il danneggiato né potendo considerare il luogo dell’incidente quale “ambiente di lavoro” dovendosi, piuttosto, ritenere che quest’ultimo si fosse recato sul luogo spontaneamente e, in ragione del rapporto amicale che lo legava a al proprietario dell’immobile, avesse deciso di salire sul solaio dell’immobile per verificare l’origine di una infiltrazione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti lamentavano, tra gli altri motivi, che la Corte avrebbe errato anche nel considerare il luogo dell’incidente quale “ambiente di lavoro” essendo il solaio, come affermato da un testimone (tecnico ASL), un luogo non accessibile al pubblico, esterno rispetto al perimetro aziendale.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di non aderire a tale argomentazione ritenendo logica e non contraddittoria la sentenza impugnata nella parte in cui considerava il luogo dell’incidente ricompreso nella nozione di “ambiente di lavoro” intendendosi tali non solo i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, ma anche ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore non potendosi prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio accede.

Se, come sosteneva la difesa, si fosse trattato di luogo non accessibile ai lavoratori quantomeno, così come rilevato dalla Corte, doveva essere affisso un divieto di accesso con l’avvertenza del pericolo di crollo. Nel caso di specie, invece, non solo alcuna cautela era stata intrapresa per la messa in sicurezza del solaio ma neppure era stato redatto il documento di valutazione rischi della cui necessità, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, la ditta era a conoscenza tanto che uno degli imputati aveva confermato di averlo redatto solo dopo l’incidente.

La redazione giuridica

Sei vittima di un incidente sul lavoro o ritieni di aver contratto una malattia professionale? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui