In caso di scontro tra veicoli, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., non deve necessariamente essere fornita in modo diretto ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente

La dinamica dello scontro tra i veicoli

La Corte d’appello di Milano aveva ritenuto infondata la pretesa risarcitoria formulata dal ricorrente relativa ai danni patrimoniali dallo stesso patiti, mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, allorquando, veniva urtato dall’auto condotta dal convenuto, cadendo e procurandosi gravi lesioni personali. La Corte territoriale aveva condiviso la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria del primo Giudice, argomentando sulla scorta dei rilievi planimetrici eseguiti dagli agenti di PG nella immediatezza dei fatti, della rilevazione del punto di scontro tra i veicoli e della entità dei danni materiali e fisici; da tali elementi aveva dedotto la esclusiva responsabilità del danneggiato nella produzione del sinistro, avendo questi imprudentemente attraversato con la bicicletta la strada statale, suddivisa in due carreggiate a due corsie di marcia, cagionando in tal modo l’inevitabile scontro con l’auto che sopraggiungeva in fase di sorpasso. Le evidenze istruttorie avevano pertanto, smentito la diversa ricostruzione del sinistro, prospettata dal danneggiato, secondo cui sarebbe stato tamponato dall’auto mentre stava procedendo nel senso ordinario di marcia sulla corsia destra.

La vicenda è giunta in Cassazione. Tra gli altri motivi di ricorso il ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 2054, comma 2, c.c.; ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

Il giudizio di legittimità

Ad avviso della Suprema Corte (Terza Sezione Civile, sentenza n. 8885/2020) corretta è l’affermazione secondo cui, quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto ed alla univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro ad uno dei conducenti coinvolti nello scontro, il Giudice deve fare ricorso alla presunzione legale di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, comma 2 c.c. Ed è altrettanto corretta la invocazione del principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (Cass. Sezione Terza, n. 124/2016).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello non aveva deciso sulla base di un quadro probatorio incerto, ma al contrario aveva specificamente accertato – in base alle risultanze probatorie – la dinamica del sinistro (espungendo le dichiarazioni testimoniali ritenute inaffidabili, perché imprecise, lacunose o contraddittorie; desumendo il punto di collisione tra i veicoli dalla morfologia dei danni materiali riportati dai veicoli, nonché dalla circostanza che l’auto stava percorrendo la corsia di sorpasso e dalle scalfitture, compatibili con i pedali della bicicletta, rilevate dai verbalizzanti sulla barriera “New Jersey” di delimitazione delle carreggiate) risolvendosi nel convincimento che il ciclista stesse attraversando da sinistra a destra la carreggiata mentre sulla corsia di sorpasso stava sopraggiungendo l’auto e rilevando, dunque, che alcuna condotta colposa fosse da imputare al conducente dell’autoveicolo, non sanzionato dai verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro che avevano, invece, elevato al danneggiato contravvenzione per violazione dell’art. 143, commi 4 e 12 del Codice della Strada.

La decisione

Trattavasi, dunque, di un accertamento in concreto della responsabilità, e della “esclusiva responsabilità” del danneggiato nella causazione del sinistro, con conseguente sollevazione del conducente dell’auto dell’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro: ed infatti, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. Sezione Terza, n. 9550/2009; n. 13672/2019) e, nel caso di specie, il convincimento della Corte d’Appello trovava fondamento nella totale infondatezza della condotta di guida imprudente e negligente dell’automobilista così come prospettata dal danneggiato secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro dallo stesso sostenuta e che era stata del tutto smentita dal quadro probatorio.

In definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Avv. Sabrina Caporale

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